E’ valido l’avviso dell’udienza prefallimentare
inoltrato tramite PEC anche in mancanza dell’apertura
della casella PEC da parte del destinatario.

L’articolo è stato realizzato per “Il Quotidiano Giuridico”, il quotidiano di informazione giuridica del gruppo Wolters Kluwer Italia e curato da Cedam, Utet Giuridica, Leggi d’Italia e Ipsoa.
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 1761/2014 del 17/11/2014, depositata il 3/12/2014, respingeva il reclamo proposto dalla società XXXXX S.r.L. fondato su tre motivi, uno dei quali relativo al fatto che la PEC, inviata a quest’ultima dalla Cancelleria e contenente l’avviso della fissazione dell’udienza di comparizione, non era stata aperta.
Avverso l’indicata sentenza, proponeva ricorso alla Suprema Corte la società soccombente, dedicando il primo dei motivi all’avviso della fissazione dell’udienza prefallimentare inviato dalla cancelleria attraverso la posta elettronica certificata; sul punto, infatti, la ricorrente, nel premettere e sostenere l’indispensabilità della notifica dell’istanza di fallimento e del pedissequo decreto di convocazione in camera di consiglio al debitore con le modalità alternative a quelle dell’invio alla casella PEC, come dettato dall’articolo 15, comma 3° della Legge Fallimentare (“per qualsiasi ragione la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo”), affermava di non aver aperto, per diversi mesi, la casella di posta elettronica certificata cosa questa che aveva impedito la conoscenza di quanto comunicato tramite PEC.
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Avv. Maurizio Reale
18 luglio 2016
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