Dichiarazione ex art. 137 c.p.c. per mancata notifica PEC

Dichiarazione ex art. 137 c.p.c.

per mancata notifica PEC

Ove la notifica al soggetto obbligato ad avere un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi, non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l’avvocato la esegue mediante inserimento dell’atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l’inserimento, all’interno di un’area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all’area riservata.

Se la notificazione di cui al comma 1 non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è eseguita dall’avvocato a mezzo del servizio postale o dall’ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. A questo scopo l’avvocato dichiara all’ufficiale giudiziario che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per la causa non imputabile al destinatario specificamente indicata.

Tale norma deve leggersi in relazione alle modifiche apportate all’art. 137 c.p.c. il cui ultimo comma così recita:

“L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell’avvocato se quest’ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l’avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione.”.

E’ evidente che la nuova formulazione dell’art. 137 c.p.c. debba essere applicata e sia quindi vigente solo ove la notifica sia inerente ad un procedimento instaurato dal 1 marzo 2023; ciò significa che, per un procedimento instaurato fino al 28 febbraio 2023, il nuovo testo dell’art. 137 c.p.c. non si applica e, conseguentemente, nessuna dichiarazione, in siffatta ipotesi, debba essere rilasciata all’Ufficiale Giudiziario.

Se quanto sopra dedotto è corretto (e posso assicurarvi che è corretto) non riesco proprio a comprendere per quale motivo, in molti dei facsimile di dichiarazione ex art. 137 c.p.c. (in caso di procedimento instaurato dal 1 marzo 2023 e ove non sia stata possibile la notifica PEC dell’atto) da rilasciare all’Ufficiale Giudiziario, quest’ultimo, nell’apprezzato tentativo di accelerare il rilascio della stessa da parte del professionista, abbia inserito, tra le ipotesi giustificanti il ricorso all’UNEP, anche quella relativa alla circostanza che il procedimento per il quale si chiede la notifica è stato instaurato prima del 28 febbraio 2023!

È palese, infatti, che la dichiarazione ex art. 137 c.p.c. post-riforma Cartabia, non possa riguardare e non possa essere richiesta e resa per procedimenti per i quali continua e continuerà ad essere vigente l’art. 137 c.p.c. ante riforma Cartabia (art. 35 comma 1 D.Lgs. 149/2022).

Se l’avvocato non rende la dichiarazione, è evidente che la notifica richiesta all’Ufficiale Giudiziario sia relativa a procedimento instaurato prima del 1 marzo 2023.

Di seguito un facsimile di dichiarazione ex art. 137 c.p.c. per mancata notifica PEC

Dichiarazione ex art. 137 c.p.c.

Il sottoscritto Avv. _______________, nella qualità di difensore di ___________________,

chiede

che la notifica del sopra trascritto atto a ____________________ venga effettuata tramite ufficiale giudiziario, non essendo stato possibile procedere in proprio tramite PEC in quanto:

(indicare una delle quattro opzioni)

1) il sottoscritto non ha potuto eseguire la notifica tramite PEC per causa imputabile al destinatario;

2) la notifica tramite PEC effettuata dal sottoscritto non è andata a buon fine per causa non imputabile al destinatario; 

3) il sottoscritto non ha potuto eseguire la notifica tramite PEC per causa non imputabile al destinatario; 

4) la notifica tramite PEC effettuata dal sottoscritto non è andata a buon fine per causa non imputabile al destinatario; 

luogo ______, data________

Avv.

         

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