Il Processo Tributario Telematico

Il Processo Tributario Telematico

La rivoluzione (innovazione) digitale che ha già interessato il processo civile e che dal 1 gennaio 2016 coinvolgerà, (salvo nuovi probabili rinvii) anche il processo amministrativo, da oggi, 1 dicembre 2015, viene estesa anche al processo tributario anche se, al momento, limitatamente a due regioni, l’Umbria e la Toscana e ciò in quanto le disposizioni (specifiche tecniche) indicate nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicate in Gazzetta Ufficiale, il 10 agosto 2015 si applicheranno solo agli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire dal 1 dicembre 2015 ma solo ed esclusivamente per quelli da depositarsi presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali delle regioni più sopra citata, così come disposto dall’art. 16 delle specifiche.

In data 14 febbraio 2014, era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale altro decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze contenente il regolamento della disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario telematico in attuazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 8, Decreto Legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111/2011.

Sotto forma di FAQ, vediamo quali sono alcune delle caratteristiche del processo tributario telematico desumibili dalle relative regole e specifiche tecniche.

Deposito telematico facoltativo o obbligatorio?

Cerchiamo di fare la dovuta chiarezza; la lettura congiunta e coordinata delle regole e specifiche tecniche, consente di poter affermare la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l’intero grado del giudizio nonchè per l’appello, salvo sostituzione del difensore.

Dal 1 luglio 2019 ogni atto andrà depositato telematicamente.

La procura alle liti: come dovrà essere attestata la conformità della copia per immagine su supporto informatico all’originale cartaceo?

Se la procura alle liti viene conferita su supporto cartaceo, la copia per immagine su supporto informatico della procura dovrà essere attestata come conforme all’originale ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore.

Anche nel processo tributario telematico, quanto alla procura alle liti, si applica quindi la modalità di attestazione già prevista, nel processo civile, dall’art. 83 c.p.c.

Se la procura viene conferita su supporto informatico sia il ricorrente, ai fini del conferimento del mandato, sia il difensore, ai fini dell’autenticazione, provvederanno a sottoscrivere mediante apposizione di firma digitale o firma elettronica qualificata.

Come avverrà la costituzione in giudizio?

Se il ricorrente notificherà il ricorso avvalendosi della posta elettronica certificata, dovrà costituirsi in giudizio depositando, tramite il S.I.Gi.T, il ricorso, la nota d’iscrizione a ruolo, gli atti e documenti ad esso allegati, le ricevute PEC della notifica effettuata e la documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato tributario; successivamente il S.I.Gi.T. rilascerà ricevuta di accettazione del deposito recante la data di trasmissione.

Quanto alla prova dell’avvenuta notifica del ricorso tramite PEC, si segnala che l’art. 9 comma 2 delle regole tecniche prevede il deposito delle ricevute PEC (accettazione e consegna) mentre l’art. 7 comma 1 delle specifiche tecniche prevede il deposito della sola ricevuta di consegna.

Se la notifica del ricorso verrà effettuata nella modalità tradizionale cartacea, il ricorrente avrà cura di depositare gli atti e documenti presso la Segreteria della Commissione tributaria che provvederà ad effettuarne copia informatica e ad inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale ai sensi dell’articolo 22, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Come potrò provvedere al versamento del contributo unificato tributario?

Il pagamento del contributo unificato tributario potrà essere effettuato nella maniera tradizionale e la prova dell’avvenuto pagamento sarà costituita dalla copia informatica dell’originale analogico, ottenuta da scansione e sottoscritta con firma elettronica qualificata o firma digitale; potrà essere effettuato con modalità telematiche a decorrere dalla data che verrà pubblicata sul Portale della Giustizia Tributaria ed effettuato con le modalità previste dall’art. 5 del codice dell’amministrazione digitale e dell’art. 1, comma 599 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di pagamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l’intero grado del giudizio nonchè per l’appello, salvo sostituzione del difensore.

Come verrà redatto il verbale di udienza?

Il verbale dell’udienza, sarà redatto come documento informatico e, successivamente, sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale da chi presiede l’udienza e dal segretario. Nei casi in cui è richiesto, le parti procederanno alla sottoscrizione delle dichiarazioni o del processo verbale apponendo la propria firma elettronica qualificata o firma digitale.

Solo ove possibile procedere alla sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale, il verbale sarà redatto su supporto cartaceo, sottoscritto nei modi ordinari e acquisito al fascicolo informatico dalla Segreteria della Commissione tributaria che provvederà ad effettuarne copia informatica e ad inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale ai sensi dell’articolo 22, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il domicilio digitale è previsto anche nel processo tributario telematico?

L’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata contenuta nel ricorso introduttivo o nell’istanza di reclamo e mediazione notificati tramite PEC, equivale ad elezione di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni e notificazioni telematiche.

Le variazioni dell’indirizzo di posta elettronica certificata sono effettuate con le modalità tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all’articolo 3, comma 3, ed hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui siano state notificate alla segreteria della Commissione tributaria e alle parti costituite ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nei successivi gradi del processo, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Come verranno effettuate le comunicazioni e le notificazioni da parte della cancelleria?

Le notificazioni e le comunicazioni telematiche saranno eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all’indirizzo di PEC del professionista il quale dovrà indicarlo nel ricorso o nel primo atto difensivo e riportarlo nella nota di iscrizione a ruolo; tale indirizzo PEC dovrà coincidere con quello comunicato ai rispettivi ordini o collegi, ai sensi dell’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicato nell’INI-PEC.

Qualunque comunicazione o notificazione dei documenti informatici, tramite PEC, si considera effettuata, ai fini della decorrenza dei termini processuali per il mittente, al momento dell’invio al proprio gestore attestato dalla relativa ricevuta di accettazione e, per il destinatario, al momento in cui la comunicazione o notificazione dei documenti informatici è resa disponibile nella casella di posta elettronica certificata.

L’articolo è stato realizzato per Il Quotidiano Giuridico, il quotidiano di informazione giuridica del gruppo Wolters Kluwer Italia e curato da Cedam, Utet Giuridica, Leggi d’Italia e Ipsoa.

1 dicembre 2015

Avv. Maurizio Reale

         

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh