La legge n. 53/1994 dopo la riforma Cartabia
I PUBBLICI ELENCHI PER LE NOTIFICHE DEGLI AVVOCATI TRAMITE PEC
ATTENZIONE: la normativa di seguito trascritta vale esclusivamente per i procedimenti instaurati dal 1 marzo 2023 (post riforma Cartabia – notifica PEC obbligatoria); per quelli instaurati fino al 28 febbraio 2023 (ante riforma Cartabia – notifica PEC non obbligatoria) potrai visualizzare la normativa in vigore cliccando qui.
Il decreto legislativo 149/2022 ha dato attuazione alla legge delega n. 206/2021 di riforma del processo civile; la legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio) con l’art. 1 comma 380 lettera a), ha apportato modifiche all’art. 35 Dlgs 149/2022 modificando l’entrata in vigore di alcune delle disposizioni del decreto legislativo 149/2022, anticipandole dal 30 giugno 2023 al 28 febbraio.
A seguire, le novità più rilevanti relative alle notifiche PEC.
Le modifiche alla legge n. 53/1994
L’art. 3 bis della Legge n. 53/94 risulterà modificato, dal 28 febbraio 2023, a seguito delle novità introdotte dall’art. 12 dallo schema del decreto legislativo in commento, così come l’art. 4 e verrà altresì aggiunto l’art. 3 ter; a seguire la nuova formulazione e le novità dell’art. 3 bis, del nuovo art. 3 ter:
Legge n. 53/94
Art. 3-bis
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La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l’indirizzo individuato ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
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Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall’articolo 196-undecies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
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La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, fermo quanto previsto dall’articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile.
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Il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».
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L’avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve
contenere:
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a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;
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b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114;
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c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
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d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
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e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;
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f) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
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g) l’attestazione di conformità di cui al comma 2.
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Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo.