L’ipotesi è la seguente: al nostro assistito è stato notificato un decreto ingiuntivo, o un atto di citazione o qualsiasi altro atto introduttivo del giudizio iscritto a ruolo dall’attore/ricorrente in modalità telematica.
Per visionare il contenuto del relativo fascicolo è inutile recarsi in cancelleria in quanto dello stesso, in cartaceo, risulterebbe solo l’atto introduttivo ma non i documenti allegati.
E’ indispensabile, quindi, non essendo ancora costituiti nel procedimento, visionare il fascicolo telematico al fine di conoscere il contenuto dello stesso quanto ai documenti in esso presenti.
Dobbiamo predisporre e depositare telematicamente l’istanza per ottenere la visibilità del fascicolo.
Dobbiamo distinguere due ipotesi:
A) atto/ricorso notificato al Tuo cliente nella maniera tradizionale cartacea
B) atto/ricorso notificato al Tuo cliente tramite PEC ai sensi della L. 53/94
Vediamo, per ambedue le ipotesi, qual è il procedimento da seguire.
A) atto/ricorso notificato al Tuo cliente nella maniera tradizionale cartacea
1) ti suggerisco di creare sul desktop del computer una cartella che chiamerai, ad esempio “istanza visibilità fascicolo”;
2) dovrai adesso redigere, con il software di videoscrittura, l’istanza da depositare telematicamente all’ufficio giudiziario (se vuoi, puoi crearla automaticamente cliccando qui)
3) redatta l’istanza avrai cura, poi, di trasformarla direttamente in PDF senza scansione e di salvarla nella cartella precedentemente creata (“istanza visibilità fascicolo”) con il nome file, ad. es., “istanza visibilità fascicolo”; la maggior parte dei programmi di videoscrittura consente di “salvare” l’atto anche in formato .PDF. Se il tuo programma di videoscrittura non lo consente, potrai installare sul tuo computer un software che aggiungerà, a quelle già presenti nel tuo computer, una “stampante virtuale” che selezionerai dopo aver “chiesto” al programma di videoscrittura di stampare il tuo atto. Così facendo, la “stampante virtuale” produrrà del tuo atto un formato .PDF che salverai sul desktop del computer o in altra “cartella” da te scelta. Il programma che utilizzo io come “stampante virtuale” è PDF24 Creator, che puoi scaricare gratuitamente ed installare sul computer cliccando qui;
4) predisponi la procura alle liti, stampala, falla firmare al cliente e firmala anche tu;
5) scansiona poi la procura alle liti e salva il PDF ottenuto nella cartella precedentemente creata “istanza visibilità fascicolo”) con il nome file, ad es., “procura alle liti”. Ricorda che la copia informatica della procura alle liti ottenuta, ex art. 83 c.p.c., si considera conforme all’originale cartaceo dal quale è estratta se la stessa è da Te firmata digitalmente;
6) se al Tuo assistito l’atto o il ricorso è stato notificato nella tradizionale modalità cartacea, di tale atto dovrai effettuare l’integrale scansione e salvare il PDF così ottenuto nella cartella precedentemente creata “istanza visibilità fascicolo”. con il nome file, ad es., “citazione notificata”.
7) essendo il PDF ottenuto, a seguito di scansione, una COPIA INFORMATICA dell’atto o del ricorso, dovrai attestarne la conformità a quanto al Tuo assistito notificato in cartaceo, così come disposto dall’art. 19 ter delle specifiche tecniche del PCT, introdotto dal decreto 28 dicembre 2015, in vigore dal 9 gennaio 2016. La conformità potrà essere attestata, a Tua insindacabile scelta, trattandosi di attestazione finalizzata al deposito telematico, o all’interno del PDF “citazione notificata” o su un documento informatico separato.
Se sceglierai la prima soluzione (attestazione di conformità inserita all’interno del PDF “citazione notificata”) il procedimento da seguire è quello qui descritto. Ad attestazione di conformità inserita salverai il file PDF nella cartella precedentemente creata “istanza visibilità fascicolo” con il nome file, ad es., “citazione notificata con attestazione”.
Avrai quindi, nella cartella “istanza visibilità fascicolo” il file “citazione notificata con attestazione” completo dell’attestazione di conformità.
Se, invece, hai scelto la seconda soluzione (attestazione di conformità inserita in un documento informatico separato) il procedimento da seguire è quello qui descritto. Ad attestazione di conformità effettuata salverai il PDF ottenuto nella cartella precedentemente creata “istanza visibilità fascicolo”) con il nome file, ad es., “attestazione citazione notificata”;
Prima di passare alla fase successiva, quella del deposito telematico, se avrai seguito i passaggi sopra indicati, la cartella “istanza visibilità fascicolo” dovrebbe contenere i seguenti file:
– “istanza visibilità fascicolo” (pdf testo ottenuto senza scansione);
– “citazione (ricorso) notificata/o” (pdf ottenuto dalla scansione dell’originale di notifica dell’atto di citazione notificato al Tuo cliente che, al suo interno, conterrà anche la conformità se avrai scelto, per attestarla, la prima soluzione sopra prospettata);
– “procura alle liti” (pdf ottenuto dalla scansione della procura alle liti cartacea)
A questo punto, con il “redattore atti” da te utilizzato predisponi la “busta telematica”.
Il tipo di “busta” da selezionare è: ISTANZA VISIBILITA’ FASCICOLO.
Inserisci tutti i dati richiesti (dati generali, dati delle parti ecc. ecc.); nei dati generali dovrai, naturalmente, indicare il numero di ruolo in maniera tale che il Tuo deposito, possa confluire nel giusto fascicolo.
Nella “busta telematica” dovrai inserire i file presenti nella cartella “istanza visibilità fascicolo” associando ad ogni file la tipologia di atto specifica richiesta dagli schemi xsd:
– “istanza visibilità fascicolo”: tale file dovrai inserirlo come “TIPO ATTO” quale “ATTO SUCCESSIVO”; deve essere firmato digitalmente
– “citazione (ricorso) notificata/o”: (pdf ottenuto dalla scansione dell’originale di notifica dell’atto di citazione notificato al Tuo cliente) tale file dovrai inserirlo come “TIPO ATTO” quale “ALLEGATO GENERICO”;
– “procura alle liti” (pdf ottenuto dalla scansione della procura alle liti cartacea) tale file dovrai inserirlo come “TIPO ATTO” quale “PROCURA ALLE LITI”; deve essere firmato digitalmente
Prima dell’inoltro della busta telematica, il redattore atti Ti chiederà di firmare digitalmente anche la nota di iscrizione a ruolo e il file datiatto.xml.
B) atto/ricorso notificato al Tuo cliente tramite PEC ai sensi della L. 53/94
1) ti suggerisco di creare sul desktop del computer una cartella che chiamerai, ad esempio “istanza visibilità fascicolo”;
2) dovrai adesso redigere, con il software di videoscrittura, l’istanza da depositare telematicamente all’ufficio giudiziario (se vuoi, puoi crearla automaticamente cliccando qui)
3) redatta l’istanza avrai cura, poi, di trasformarla direttamente in PDF senza scansione e di salvarla nella cartella precedentemente creata (“istanza visibilità fascicolo”) con il nome file, ad. es., “istanza visibilità fascicolo”; la maggior parte dei programmi di videoscrittura consente di “salvare” l’atto anche in formato .PDF. Se il tuo programma di videoscrittura non lo consente, potrai installare sul tuo computer un software che aggiungerà, a quelle già presenti nel tuo computer, una “stampante virtuale” che selezionerai dopo aver “chiesto” al programma di videoscrittura di stampare il tuo atto. Così facendo, la “stampante virtuale” produrrà del tuo atto un formato .PDF che salverai sul desktop del computer o in altra “cartella” da te scelta. Il programma che utilizzo io come “stampante virtuale” è PDF24 Creator, che puoi scaricare gratuitamente ed installare sul computer cliccando qui;
4) predisponi la procura alle liti, stampala, falla firmare al cliente e firmala anche tu;
5) scansiona poi la procura alle liti e salva il PDF ottenuto nella cartella precedentemente creata “istanza visibilità fascicolo”) con il nome file, ad es., “procura alle liti”. Ricorda che la copia informatica della procura alle liti ottenuta, ex art. 83 c.p.c., si considera conforme all’originale cartaceo dal quale è estratta se la stessa è da Te firmata digitalmente;
6) se al Tuo assistito l’atto o il ricorso è stato notificato tramite PEC ai sensi della L. 53/94 avrai cura di chiedere al Tuo assistito di inoltrarti la PEC da lui ricevuta; aprirai la PEC ricevuta dal Tuo cliente e salverai l’atto/ricorso allegato nella cartella precedentemente creata (“istanza visibilità fascicolo”).
Prima di passare alla fase successiva, quella del deposito telematico, se avrai seguito i passaggi sopra indicati, la cartella “istanza visibilità fascicolo” dovrebbe contenere i seguenti file:
– “istanza visibilità fascicolo” (pdf testo ottenuto senza scansione)
– “atto/ricorso” (ossia il/i file da Te salvati così come indicato al punto 6)
– “procura alle liti” (pdf ottenuto dalla scansione della procura alle liti cartacea)
A questo punto, con il “redattore atti” da te utilizzato predisponi la “busta telematica”.
Il tipo di “busta” da selezionare è: ISTANZA VISIBILITA’ FASCICOLO.
Inserisci tutti i dati richiesti (dati generali, dati delle parti ecc. ecc.); nei dati generali dovrai, naturalmente, indicare il numero di ruolo in maniera tale che il Tuo deposito, possa confluire nel giusto fascicolo.
Nella “busta telematica” dovrai inserire i file presenti nella cartella “istanza visibilità fascicolo” associando ad ogni file la tipologia di atto specifica richiesta dagli schemi xsd:
– “istanza visibilità fascicolo”: tale file dovrai inserirlo come “TIPO ATTO” quale “ATTO SUCCESSIVO”; deve essere firmato digitalmente
– “atto/ricorso”: (ossia il/i file da Te salvati così come indicato al punto 6) tale/i file dovrai inserirlo/i come “TIPO ATTO” quale/i “ALLEGATO GENERICO”.
– “procura alle liti” (pdf ottenuto dalla scansione della procura alle liti cartacea) tale file dovrai inserirlo come “TIPO ATTO” quale “PROCURA ALLE LITI”; deve essere firmato digitalmente.
Prima dell’inoltro della busta telematica, il redattore atti Ti chiederà di firmare digitalmente anche la nota di iscrizione a ruolo e il file datiatto.xml.
26 gennaio 2016
Avv. Maurizio Reale
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