LA CPECPT
Ad oggi (18 settembre 2011) però le normative sopra richiamate non sono ancora di fatto operative e fin quando non lo saranno, la CPECPT continuerà a svolgere la sua naturale funzione così come previsto dal D.M. 17 luglio 2008.
Per tale motivo ritengo interessante spiegare come la CPECPT opera nel processo telematico.
All’interno del punto di accesso (PDA) è contenuta, per ogni soggetto iscritto, una Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico (CPECPT): questa funziona solo all’interno del punto di accesso e può comunicare solo con la rete giustizia: può inviare e ricevere solo dall’avvocato all’organo giurisdizionale e viceversa, e le caselle non possono neppure interagire fra di loro; questo ovviamente per ragioni di sicurezza. Non ha nulla a che vedere con le altre PEC, ma ne condivide le funzioni di attestazione di invio e ricezione. E’ tramite questa che si depositano atti o si ricevono comunicazioni e notifiche.
Il processo civile telematico è un sistema di gestione delle procedure giudiziali realizzato attraverso l’utilizzo degli strumenti informatici e telematici ed è disciplinato dal D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 123 che si pone l’obiettivo di automatizzare i flussi informativi e documentali tra utenti esterni [avvocati e ausiliari del giudice] e uffici giudiziari relativamente ai processi civili. La disciplina è stata successivamente integrata dal D.M. 17 luglio 2008, contenente le regole tecniche-operative per detti strumenti informatici e telematici.
A tale fine detti operatori del processo devono essere muniti di una casella di posta elettronica certificata per il processo civile telematico cd. CPECPT poiché, ai sensi dell’art. 51 della D.L. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell’art. 170 c.p.c. […] devono essere inviate obbligatoriamente alla suddetta casella; il destinatario non dotato di CPECPT deve recarsi in cancelleria per il ritiro di dette comunicazioni.
La casella di posta elettronica certificata per il processo civile telematico non si acquista ma viene fornita esclusivamente dal Punto di Accesso [cd. PDA], gestito o convenzionato con l’Ordine di appartenenza, al quale l’Avvocato deve richiedere la registrazione onde accedere ai servizi del Processo Civile Telematico secondo gli standard di sicurezza e affidabilità certificati dal Ministero della Giustizia.
PEC e CPECPT non hanno nulla in comune in quanto:
1) la PEC è un indirizzo di posta elettronica prescelto dall’Avvocato nella sua estensione e nel suffisso da utilizzare nelle comunicazioni interpersonali e d’ufficio ovvero in qualsiasi contesto nel quale sia necessario avere prova opponibile dell’invio e della consegna di un determinato documento e deve essere comunicata al proprio Ordine di appartenenza.
2) la casella CPECPT è integrata nell’infrastruttura informatica del PCT ed è consultabile esclusivamente tramite il Punto di Accesso [cd. PDA] previa autenticazione con la propria smart card e/o key. Il relativo indirizzo elettronico, infatti, non ha valenza esterna al PCT e, pertanto, non richiede alcuna comunicazione all’ordine di appartenenza e, si ripete, sulla stessa vengono destinati esclusivamente i “messaggi” relativi al PCT.
18 settembre 2011
Avv. Maurizio Reale
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