Come depositare la “busta telematica”
con “peso” superiore a 30 megabyte
ATTENZIONE!
Il 7 agosto 2024 sono state pubblicate le nuove specifiche tecniche del PCT, in vigore dal 30 settembre 2024, le quali prevedono che la dimensione massima consentita per la busta telematica, dal 30 settembre 2024, passa da 30 Megabyte a 60 Megabyte:
Articolo 17
(Trasmissione di atti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento civile)
4. La dimensione massima consentita per la busta telematica è pari a 60 Megabyte
N.B.: dal 30 settembre 2024, quanto riportato nella guida di seguito trascritta, dovrà intendersi riferito alla sola ipotesi in cui la busta telematica abbia un peso superiore ai 60 Megabyte e si utilizzi un software che non consenta di effettuare, automaticamente, depositi successivi automatici.
02 settembre 2024
Avv. Maurizio Reale
NEWS:
IN DATA 28 MARZO 2018 DGSIA HA COMUNICATO, CON NOTA PUBBLICATA SUL PORTALE DEI SERVIZI TELEMATICI, CHE A BREVE SARA’ POSSIBILE EFFETTUARE UN DEPOSITO MULTIPLO AL FINE DI POTER SUPERARE IL LIMITE DELLA DIMENSIONE MASSIMA PREVISTA PER I MESSAGGI MESSAGGI PEC (30 MB).
LA FUNZIONE RISULTA ATTIVA LATO CANCELLERIE E PRESENTE NELLA MAGGIOR PARTE DEI SOFTWARE UTILIZZATI PER EFFETTUARE DEPOSITI TELEMATICI. E’ QUINDI OPPORTUNO UTILIZZARE LA DETTA FUNZIONE E RICORRERE A QUANTO NELL’ARTICOLO INDICATO SOLO NELL’IPOTESI IN CUI IL SOFTWARE DI CUI SI DISPONE NON SIA (ANCORA) IN GRADO DI EFFETTUARE AUTOMATICAMENTE IL DEPOSITO MULTIPLO.
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L’art. 14 delle specifiche tecniche del processo telematico prevede che, ai fini di un deposito telematico “la dimensione massima consentita per la busta telematica è pari a 30 megabyte”.
Ciò significa che, all’interno della busta telematica, non potremo inserire file di dimensione complessiva uguale o superiore a 30 megabyte.
Consideriamo altresì che, prima del deposito e in fase di preparazione della busta, dovremo firmare digitalmente alcuni file (l’atto introduttivo o successivo, la procura alle liti, qualsiasi altro file che, in un deposito tradizionale cartaceo, avremmo firmato con la penna, e il file datiatto.xml); ogni file firmato digitalmente aumenta le dimensioni del file stesso. Per cui è probabile che se anche il peso di tutti i file è inferiore ai 30 magabyte, con la sottoscrizione digitale di alcuni di essi, il peso complessivo superi i 30 megabyte.
Il problema è, quindi, quello di dover effettuare il deposito di una busta telematica nella quale devono essere inseriti file di peso complessivo superiore ai 30 megabyte.
La normativa di riferimento:
– l’art. 14 delle specifiche tecniche del PCT del 16 aprile 2014
– l’art. 51 del decreto legge n. 90/14
Dell’articolo 14 delle specifiche tecniche si è detto sopra.
L’art. 51 del decreto legge n. 90/14 stabilisce che, nel caso in cui “la busta” da depositare telematicamente ecceda il limite di capacità (30 MB) previsto dalle regole tecniche, sarà possibile procedere al successivo invio di ulteriori “buste”, le quali, però, potranno considerarsi tempestive solo se depositate (tutte) in modo che, di tutte, la ricevuta di consegna arrivi entro le ore 23:59 del giorno di scadenza.
Il primo consiglio è di scansionare i documenti IN BIANCO E NERO e a BASSA RISOLUZIONE (100/150 dpi ritengo possa essere una risoluzione ottimale); ove il documento da scansionare sia di bassa/scarsa qualità è opportuno aumentare la risoluzione (200/300 dpi).
La maggior parte delle volte, infatti, accade che la dimensione dei file sia “corposa” non tanto per la quantità dei documenti scansionati, quanto per l’errata risoluzione impostata nello scanner: ad esempio la scansione di una pagina a colori e al massimo della risoluzione può generare un file di dimensione uguale o superiore ai 10 megabyte e quindi occupare un terzo dello spazio della busta.
Tutti gli scanner sono dotati di software attraverso il quale poter impostare le idonee opzioni di scansione.
Sarà anche opportuno verificare il “peso” di tutti i file da inserire nella “busta telematica” prima di preparare, con il redattore da noi utilizzato, la “busta telematica”.
A tal proposito suggerisco di creare una cartella sul computer e di chiamarla, ad esempio, “deposito per CAIO” nella quale salveremo progressivamente tutti i file ottenuti dalla scansione del documento cartaceo.
Dopo aver salvato nella cartella creata tutti i file da depositare telematicamente, clicchiamo con il tasto destro del mouse sulla cartella che li contiene e, dal menu che appare clicchiamo su “PROPRIETA’ ” (FIG. 01).
FIG.01
Apparirà una “finestra” nella quale potremo vedere il peso complessivo di tutti i file presenti nella cartella (FIG. 02).
FIG.02
In questa maniera sarà facile comprendere se dovremo o meno depositare più buste.
E’ possibile verificare se “comprimendo” i file, ossia “zippandoli”, il peso degli stessi consentirà di allegarli in una sola busta ma, per mia esperienza, sarà difficile ottenere il risultato sperato.
Esistono, invece, programmi gratuiti che consentono di ridurre sensibilmente il peso dei file PDF; uno di questi è Orpalis Pdf Reducer (lo potete ottenere cliccando qui) o Small PDF.
IL PROCEDIMENTO DA SEGUIRE:
è opportuno distinguere due ipotesi:
a) iscrizione a ruolo telematica del decreto ingiuntivo (o di altro atto introduttivo) con numero di allegati la cui dimensione supera i 30 megabyte;
b) deposito di atto endoprocessuale (seconda memoria ex art. 183 c.p.c.) con numero di allegati la cui dimensione supera i 30 megabyte.
prima ipotesi:
a) iscrizione a ruolo telematica del decreto ingiuntivo (o di altro atto introduttivo) con numero di allegati la cui dimensione supera i 30 mb:
in questo caso bisognerà inviare una prima busta contenente il ricorso, la procura alle liti, la nota di iscrizione a ruolo, l’avvenuto versamento del contributo unificato, i documenti che la busta può contenere e il relativo indice (nell’indice dei documenti, e prima dell’elencazione degli stessi, suggerisco di scrivere che alla presente busta seguirà il deposito di altra/e che completerà/anno il deposito considerando che la stessa non è sufficiente per ospitare tutti i documenti da allegare).
Bisognerà attendere che la cancelleria “lavori” il deposito e comunichi il numero di R.G.
Non appena noto il numero di R.G. sarà possibile procedere all’invio di successiva/e busta/e contenente/i gli altri documenti e l’indice degli stessi.
In questo caso, quindi, non sarà possibile inviare, in sequenza, le buste ma bisognerà attendere il numero di R.G. consentendo così al cancelliere di conoscere a quale fascicolo telematico dovrà essere associato l’ulteriore deposito.
Non appena noto il numero di R.G., con il redattore da noi utilizzato per i depositi telematici, prepareremo altra busta da depositare nel fascicolo telematico del procedimento; come tipologia di busta potremo selezionare o “PRODUZIONE DOCUMENTI RICHIESTI DAL GIUDICE” o “MEMORIA GENERICA”.
L’atto successivo (atto principale) della busta sarà una NOTA DI DEPOSITO (predisposta con word e trasformata in PDF automaticamente senza scansione) nella quale indicheremo il motivo del deposito; allegheremo quindi, come “PROVA DOCUMENTALE” i file relativi ai documenti da depositare.
seconda ipotesi:
b) deposito di atto endoprocessuale:
in questo caso, essendo già noto il numero di R.G., sarà possibile inviare, in sequenza successiva, tutte le buste necessarie a completare il deposito senza attendere l’accettazione della prima busta da parte della cancelleria.
Prepareremo quindi altra busta da depositare nello stesso fascicolo telematico del procedimento: come tipologia di busta potremo selezionare o “PRODUZIONE DOCUMENTI RICHIESTI DAL GIUDICE” o “MEMORIA GENERICA”.
L’atto successivo (atto principale) della busta sarà una NOTA DI DEPOSITO (predisposta con word e trasformata in PDF automaticamente senza scansione) nella quale indicheremo il motivo del deposito; allegheremo quindi, come “PROVA DOCUMENTALE” i file relativi ai documenti da depositare.
3 febbraio 2016
Avv. Maurizio Reale
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