COME DEPOSITARE FILE AUDIO / VIDEO NEL PROCESSO CIVILE

ATTENZIONE!

Il 7 agosto 2024 sono state pubblicate le nuove specifiche tecniche del PCT, in vigore dal 30 settembre 2024, le quali prevedono che debbano essere depositati telematicamente ANCHE FILE AUDIO E VIDEO:

Articolo 16
(Formato dei documenti informatici allegati)

1. I documenti informatici allegati, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati:
a) documenti impaginati – PDF o PDF/A (.pdf), Rich-Text Format (.rtf).
b) Immagini raster – JPEG (.jpg, .jpeg), TIFF (.tif, .tiff), GIF (.gif), DICOM (.dcm).
c) Video – formati video delle famiglie MPEG2 e MPEG4 (.mp4, .m4v, .mov, .mpg, .mpeg), AVI (.avi).
d) Audio: MP3 (.mp3), FLAC (.flac), audio RAW (.raw), Waveform Audio File Format (.wav), AIFF (.aiff, .aif).
e) Testo – TXT (.txt).
f) Ipertesto – XML Extended markup language (.xml), HTML (.html,.htm).
g) Posta elettronica – eml (.eml), purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti (a-f)
h) Posta elettronica – .msg, anche se contenenti file nei formati di cui alle lettere da a) a g).
i) Formato compresso: è consentito l’utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti file nei formati previsti alle lettere precedenti: .zip, .rar, .arj
2. Gli allegati sono sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata nei casi previsti dalla legge. Nel caso di formati compressi la firma digitale, se presente, deve essere applicata dopo la compressione.
3. La procura alle liti, sia come originale informatico sottoscritto digitalmente, sia come copia informatica per immagine di documento analogico, deve essere prodotta in formato PDF o PDF/A, priva di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili e deve essere firmata digitalmente dal difensore.

In considerazione di ciò, quanto contenuto nell’articolo che segue, deve intendersi valido e deve essere seguito solo fino al 29 settembre 2024.

02 settembre 2024

Avv. Maurizio Reale

L’articolo è stato realizzato per “ALTALEX”, il quotidiano di informazione giuridica diretto da Alessandro Buralli e fa parte della nuovissima sezione AVVOCATO 4.0 curata da Claudia Morelli.

Affronta il tema del deposito di file audio e video che costituiscano prove ed evidenzia quanto dicono la norme tecniche, le prassi seguite – rischiose – e la soluzione prospettabile.

Dal 30 giugno 2014 l’avvocato, nel processo civile, deve depositare obbligatoriamente in telematico alcune tipologie di atti quali quelli endoprocessuali.

E’ possibile depositare telematicamente in una memoria 183 n. 2, file audio e/o video al fine di dimostrare, con tali mezzi di prova, la fondatezza delle richieste oggetto di giudizio?

Puoi continuare la lettura cliccando qui.

         

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