I pubblici elenchi per le notifiche PEC

PUBBLICI ELENCHI

ATTENZIONE:

AGGIORNAMENTO DEL 17 LUGLIO 2020

 

L’articolo 3 bis della L. 53/94 prevede che l’avvocato possa procedere alla notifica in proprio tramite la posta elettronica certificata a condizione che l’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario della notifica risulti da pubblici elenchi.

Prevede altresì che anche l’indirizzo di posta elettronica certificata del mittente risulti da pubblici elenchi.

Ma quali sono i pubblici elenchi previsti dalla legge attraverso i quali l’avvocato potrà verificare, prima di procedere alla notifica in proprio, se l’indirizzo PEC del destinatario è, in effetti, in essi presente?

Bisognerà fare riferimento all’art. 16 ter della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come a sua volta modificato dall’art. 45 bis, comma 2, del decreto legge n. 90 del 2014 convertito con la Legge 11 agosto 2014 n. 114 pubblicata in G.U. il 18 agosto 2014 ed in vigore dal 19 agosto 2014:

Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese).

Art. 16-ter. Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni

A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall’articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché’ il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.

Dalla lettura della norma si evince che, ad oggi, i pubblici elenchi richiamati dall’art. 3 bis della L. 53/94, sono i seguenti:

1) INAD 

(Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese, previsto dall’art. 6 quater del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82).

Di tale elenco sono state rilasciate da AGID le nuove linee guida in data 7 luglio 2022.

Tali indirizzi confluiranno poi nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e resi disponibili per la consultazione.

ANPR è stata istituita dall’art. 2 del decreto legge 179/2012 che ha disposto l’accorpamento in un’unica anagrafe del sistema anagrafico precedentemente strutturato in quattro partizioni (Indice nazionale delle anagrafi-INA, anagrafe comunale, AIRE centrale e AIRE comunale).

2) ANPR

previsto dall’art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

3) REGISTRO PP.AA

Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai sensi del DL 179/2012 art 16, comma 12 – consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.

Il completamento di tale elenco era fissato per il 30 novembre 2014 (termine questo stabilito dall’art. 47 n. 1 del decreto legge n. 90 del 2014 convertito con la Legge 11 agosto 2014 n. 114 pubblicata in G.U. il 18 agosto 2014 ed in vigore dal 19 agosto 2014); peccato che il termine indicato non sia stato rispettato.

Tale registro non è liberamente consultabile, essendo necessaria l’identificazione c.d. “forte” tramite token crittografico (esempio: smart card, chiavetta USB,…) contenente un certificato di autenticazione.

E’ possibile consultare l’elenco tramite l’area riservata del Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

4) REGISTRO IMPRESE

(previsto dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).

E’ possibile consultare liberamente l’elenco cliccando qui.

5) INDICE NAZIONALE DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INIPEC)

(previsto dall’art. 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

E’ possibile consultare liberamente l’elenco cliccando qui.

6) ReGIndE

il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia, contiene i dati identificativi nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni, ovverossia:

1) appartenenti ad un ente pubblico

2) professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge

3) ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l’albo al Ministero della giustizia (questo non si applica per gli avvocati, il cui specifico ruolo di difensore implica che l’invio dell’albo deve essere sempre fatto dall’Ordine di appartenenza o dall’ente che si difende).

Tale registro non è liberamente consultabile, essendo necessaria l’identificazione c.d. “forte” tramite token crittografico (esempio: smart card, chiavetta USB,…) contenente un certificato di autenticazione.

Ciò premesso è possibile consultare il ReGIndE sia tramite funzionalità disponibili nei Punti di Accesso (PDA) privati sia tramite l’area riservata del Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

7) IPA – Indice Pubbliche Amministrazioni

IPA, dal 17 luglio 2020, ritorna pubblico elenco valido per le notifiche PEC L. 53/94…

… a condizione che nel registro PP.AA., situato nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, non risulti presente l’indirizzo PEC della pubblica amministrazione (art. 28 DL 76/2020).

Come deve procedere l’avvocato ove debba utilizzare IPA?

1) cercare l’indirizzo PEC della PA nel registro PP.AA. presente nel PST;

2) nel caso in cui (molto probabile) la PEC della PA non sia presente in quel registro, potrà utilizzare quella presente in IPA, Indice delle Pubbliche Amministrazioni;

3) avrà quindi cura di indicare, nella relata di notifica, che l’indirizzo PEC della PA è stato estratto da IPA in quanto non presente nel registro PP.AA. e ciò ex art. 28 DL. 76/2020.

Articolo pubblicato il 15 agosto 2014 e aggiornato il:

– 17 luglio 2020

– 1 agosto 2022

Avv. Maurizio Reale

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