Deposito telematico non perfezionato?
La parte deve attivarsi con immediatezza
Cassazione civile 3 dicembre 2025, n. 31493
L’articolo è stato realizzato per “Il Quotidiano Giuridico”, il quotidiano di informazione giuridica del gruppo Wolters Kluwer Italia e curato da Cedam, Utet Giuridica, Leggi d’Italia e Ipsoa.
In tema di deposito telematico degli atti processuali, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC o seconda PEC) determina il momento di perfezionamento provvisorio ai fini della tempestività, sebbene l’efficacia rituale sia condizionata all’esito positivo dei successivi controlli (terza e quarta PEC); ne consegue che, in caso di mancata accettazione o di esito negativo non imputabile alla parte, la rinnovazione del deposito effettuata con immediatezza si pone in continuità con il primo invio, conservandone gli effetti tempestivi, e l’eventuale istanza di rimessione in termini deve considerarsi ammissibile se presentata alla prima udienza utile, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo.
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30 dicembre 2025
Avv. Maurizio Reale
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