PREDISPORRE E DEPOSITARE L’ISTANZA PER IL RILASCIO TELEMATICO DELLA FORMULA ESECUTIVA

La legge 176/2020, di conversione in legge del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre 2020, ha apportato significative modifiche anche al sistema giustizia, con la modifica dell’art. 23 contenente disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nel periodo d’emergenza.

Il comma 9 bis consente adesso al cancelliere il rilascio, in forma di documento informatico, della formula esecutiva dei titoli giudiziali, previa istanza da depositarsi da parte del difensore sempre in modalità telematica e, al difensore la possibilità di estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico.

Il legislatore ha, quindi, finalmente recepito e trasfuso in norma le richieste del gruppo di lavoro della FIIF, la fondazione del Consiglio Nazionale Forense che sin dallo scorso marzo invocava l’introduzione di tale modifica normativa.

Si fa riferimento alla formula esecutiva che, ai sensi dell’art. 475 c.p.c. deve accompagnare le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, affinché gli stessi possano valere come titolo per l’esecuzione forzata.

Per comodità del lettore, si trascrive il contenuto della norma:

Art. 23

Comma 9 bis

La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria di cui all’articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l’intestazione e la formula di cui all’articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l’indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall’articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma dell’articolo 16 undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all’originale.

Dalla norma si comprende come la spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento con indicazione in calce della persona alla quale è spedita.

La spedizione in forma esecutiva consiste nell’intestazione «Repubblica italiana – In nome della legge» e nell’apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull’originale o sulla copia, della seguente formula: «Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».

La disposizione precisa che:

la copia esecutiva consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice in calce ai quali sono aggiunte l’intestazione e la formula;

il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere, e sostituisce anche il sigillo della cancelleria (previsto dall’art. 153 disp. att. c.p.c.);

il difensore (o il dipendente di cui si avvale la PA) può estrarre dal fascicolo informatico il duplicato, la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Tale copia, munita dell’attestazione di conformità (ex art. 16 undecies del D.L. n. 179/2012) equivale all’originale.

È infatti l’art. 16 undecies del decreto-legge n. 179/2012 a disciplinare le modalità dell’attestazione di conformità dei documenti informatici, prevedendo che quando l’attestazione di conformità si riferisce ad una copia analogica, l’attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima. Quando l’attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l’attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico e può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

A seguire si propone un modello di richiesta per il rilascio telematico della formula esecutiva a seguito di emissione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo da utilizzarsi, naturalmente, con le opportune modifiche, anche per casi diversi da quello in esame.

TRIBUNALE CIVILE DI ______

Procedimento n. _____/_____

Giudice: ____________

RICHIESTA RILASCIO FORMULA ESECUTIVA

DECRETO INGIUNTIVO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

Il sottoscritto Avv. ________________________, nella qualità di difensore di _______________________________, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata nel procedimento n. __________ pendente dinanzi al Tribunale di __________________,  avente ad oggetto  ____________________,

ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 9 bis del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 176 del 18 dicembre 2020, pubblicato in G.U. il 24 dicembre 2020 ed entrato in vigore il 25 dicembre 2020,

CHIEDE

il rilascio della formula esecutiva del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n._____/______ ( RG _____/_____) emesso dal Tribunale di ____________ il ___/_____, depositato in cancelleria il ___/_____, in favore della ricorrente _______ e contro ___________________________

Luogo ____________ data ____________

Avv. ___________________________

6 gennaio 2021

Avv. Maurizio Reale

 

         

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