LA PROVA DELLA NOTIFICA PEC RICEVUTA (SUBITA) TRAMITE DEPOSITO CARTACEO

La prova della notifica PEC ricevuta (subita)

tramite deposito cartaceo

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30765/2017 depositata il 22 dicembre 2017, non ha dubbi nell’estendere anche all’avvocato destinatario della notifica PEC, il contenuto dell’articolo 9 comma 1 ter della legge n. 53 del 1994 il quale quindi, in tutti i casi in cui non potrà fornire, mediante deposito telematico, la prova della notifica PEC ricevuta (subita), dovrà procedere ai sensi e per gli effetti del comma 1 bis dell’art. 9 della legge n. 53/94.   

L’articolo 9 comma 1 ter della legge n. 53 del 1994 prevede che “in tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis” il quale a sua volta dispone che “qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’art. 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1”.

Il difensore quindi, dovendo dare la prova della notifica PEC RICEVUTA mediante deposito tradizionale cartaceo (ad oggi dinanzi al Giudice di Pace e alla Corte di Cassazione), dovrà procedere come di seguito descritto.

Il procedimento da seguire.

1)  stampare al fine di ottenere la copia analogica (cartacea):

2) il messaggio PEC ricevuto e

3) tutti gli atti/provvedimenti/relata di notifica/, allegati al messaggio PEC e ricevuti dal destinatario della notifica

Dopo aver stampato quanto indicato nei precedenti punti da 2 a 3, dovrà essere predisposta la relativa attestazione di conformità:

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Il sottoscritto Avvocato _________________________________________ del foro di _______________________

ATTESTA

ai sensi di legge, che le allegate copie analogiche:

– messaggio PEC ricevuto

– relata di notifica

– sentenza / ordinanza

sono conformi ai documenti informatici da cui sono tratte e presenti nella PEC ricevuta il giorno ________________ dall’indirizzo PEC _____________________________ al seguente indirizzo PEC _______________________________.

Luogo, data

Avv. _________________

A questo punto altro non resta che stampare anche l’attestazione di conformità, firmarla e congiungerla, spillandola, al fascicolo ottenuto dalla stampa di quanto indicato ai punti da 2) a 3) e, da ultimo, inserire, tra le pagine, il timbro di congiunzione.

Avv. Maurizio Reale

10 gennaio 2018 

(pagina modificata il 24 febbraio 2023)

         

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