IL PDA
Il PDA altro non è che il punto attraverso il quale è necessario transitare affinchè il professionista possa utilizzare il processo telematico.
Vale anche per il PDA quanto già scritto a proposito della CPECPT e che per comodità di lettura ribadisco per ciò che riguarda il PDA.
Viene meno, quindi, la funzione esclusiva e primaria del punto di accesso (PDA) il quale ora dovrebbe offrire solo i servizi correlati al COA (come l’invio degli albi o le gestioni accentrate) ed agli avvocati come la “consolle” per predisporre ed inviare gli atti.
Ad oggi (18 settembre 2011) però le normative sopra richiamate non sono ancora, di fatto, operative e fin quando non lo saranno, il PDA continuerà a svolgere la sua naturale funzione così come previsto dal D.M. 17 luglio 2008.
Il Punto di Accesso (PDA) può essere definito come la struttura tecnico-organizzativa che fornisce ai soggetti abilitati esterni (avvocati, ausiliari del giudice, ctu, ecc. ecc.), secondo quanto previsto dalle regole tecnico operative emanate dal Ministro della Giustizia, l’accesso ai servizi di consultazione e di trasmissione telematica degli atti previsti dal processo civile telematico.
I servizi forniti dal Punto di Accesso sono:
a) garantire l’autenticazione dei soggetti abilitati all’accesso;
b) consentire la consultazione dei registri di cancelleria (accesso al sistema Polisweb sincrono);
c) consentire il deposito degli atti telematici;
d) consentire la richiesta delle copie elettroniche e di quelle cartacee da ritirare presso le cancellerie;
e) consultare la situazione dei propri fascicoli;
f) fornire la CPECPT (casella di posta elettronica certificata per il processo telematico fino a quando non avverrà il definitivo passaggio alla PEC) agli utenti, esclusivamente dedicata alla ricezione delle comunicazioni telematiche da parte degli uffici giudiziari come previsto dal PCT.
Ogni avvocato (ad oggi) può essere iscritto ad un solo PDA per cui, qualora voglia iscriversi ad altro PDA dovrà prima, necessariamente, cancellare la precedente iscrizione.
Mentre alcuni consigli dell’Ordine hanno attivato PDA propri, la maggior parte degli stessi ha delegato a Gestori esterni il PDA tra quelli autorizzati dal Ministero della giustizia.
18 settembre 2011
Avv. Maurizio Reale
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