Con nota congiunta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e AGID, inviata il 29 luglio 2025 agli Ordini Professionali, si evidenzia che:
– l’indirizzo PEC comunicato ex lege a INI-PEC da parte dell’ordine o collegio professionale costituisce il domicilio digitale del professionista, utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale correlate all’attività professionale del suo titolare;
– l’iscrizione del domicilio digitale in INI-PEC è prescritta dalla normativa come obbligatoria e, per quanto concerne i professionisti, è automaticamente eseguita dagli ordini o collegi professionali a cui il professionista appartiene;
– INAD, reca l’elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e dei professionisti ed enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali; gli indirizzi ivi registrati sono utilizzabili per comunicazioni aventi valore legale indirizzate all’ente di diritto privato, correlate all’attività professionale del professionista non iscritto in albi, elenchi o registri professionali o legate alla sfera privata della persona fisica;
– l’iscrizione in INAD risulta invece facoltativa ed è rimessa alla libera iniziativa dell’utente; fa eccezione alla predetta facoltatività la disposizione di cui all’articolo 6-quater, comma 2, del CAD, a norma del quale «Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l’indirizzo inserito nell’elenco di cui all’articolo 6 bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 1-bis. Ai fini dell’inserimento dei domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all’AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi già contenuti nell’elenco di cui all’articolo 6 bis»;
In ottemperanza a tale disposizione normativa, pertanto, il domicilio del professionista iscritto in INI-PEC è automaticamente trasferito in INAD, ove diviene il domicilio digitale del professionista in qualità di persona fisica, utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale concernenti la sfera privata del titolare del domicilio.
successivamente alla pubblicazione, il titolare del domicilio ha facoltà, di disporre la modifica o anche la cessazione del proprio domicilio digitale sull’indice INAD.
Notifiche PEC L. 53/94:
INI-PEC e INAD sono qualificati quali pubblici elenchi validi, ai fini delle notifiche PEC L. 53/94, motivo per cui se il professionista non ha provveduto ad eliminare da INAD il proprio indirizzo PEC, l’indirizzo PEC è utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale correlate alla sfera privata e personale del titolare del domicilio, inteso quindi quale persona fisica e non come professionista iscritto in albi, elenchi o registri professionali.
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