L’AVVOCATURA MERITA RISPETTO!
A 56 minuti dall’entrata in vigore dell’obbligo del deposito telematico di tutti gli atti e i documenti dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato prevista per il 1 luglio 2016, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 117/216, avvenuta alle ore 23.04 del 30 giugno 2016, ha differito il citato obbligo al 1 gennaio 2017.
Tale differimento ha sorpreso e non poco, soprattutto considerando che si attendeva da alcuni giorni non una nuova proroga (per l’esattezza la quarta dal 2014) ma la pubblicazione di un decreto contenente modifiche normative sia al codice del processo amministrativo sia al regolamento e alle specifiche tecniche del PAT; rimaneva infatti, tra le altre questioni, da chiarire se, ad esempio, l’obbligo del deposito telematico avrebbe riguardato anche gli atti e i documenti da depositare nei procedimenti già pendenti alla data del 1 luglio o se per tali procedimenti i depositi sarebbero proseguiti nella modalità tradizionale cartacea.
Quale il motivo della proroga?
Sicuramente non quello indicato dall’articolo 1 del citato decreto, nel quale viene dichiarata “la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini di prossima scadenza in materia di avvio a regime del processo amministrativo telematico al fine di garantire il regolare svolgimento del processo amministrativo”.
Sicuramente non quello di una richiesta dell’Avvocatura che, ancora una volta, così come già dimostrato in occasione dell’entrata in vigore dell’obbligo dei depositi telematici nel processo civile, ha nuovamente dato prova di grande professionalità facendosi trovare pronta all’appuntamento fissato dal legislatore il quale però, all’ultimo istante, ha deciso di sottrarsi all’impegno assunto; questo è l’aspetto che più mi offende come avvocato e, quindi, come componente essenziale del processo amministrativo e avente pari dignità ed importanza dei magistrati e dei cancellieri nell’esercizio della giurisdizione.
E al di la di quali siano i motivi, ciò che appare grave è che la maggior parte dei Colleghi avrà, forse, conoscenza del contenuto di tale decreto solo tra poche ore magari quando domani, 1 luglio 2016, convinti di poter depositare telematicamente un ricorso comodamente dal proprio studio in un TAR distante centinaia e centinaia di chilometri, entreranno nel sito della giustizia amministrativa apprendendo, così, del rinvio; ma se domani, 1 luglio, per il Collega fosse magari l’ultimo giorno utile per il deposito del ricorso, non potendolo effettuare telematicamente, come farebbe a far pervenire in tempo utile ad un domiciliatario il ricorso e i documenti allegati?
Non dimentichiamo infatti che, fino al 31 dicembre 2016, nulla cambierà e, quindi, il solo deposito valido ai fini giuridici sarà quello cartaceo.
30 giugno 2016
Avv. Maurizio Reale
DECRETO LEGGE 117/2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla
proroga di termini di prossima scadenza in materia di avvio a regime
del processo amministrativo telematico al fine di garantire il
regolare svolgimento del processo amministrativo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 30 giugno 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Proroga di termini in materia di processo amministrativo telematico
1. All'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114, e successive modificazioni, le parole: «dal 1° luglio 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2017».
2. All'articolo 13, comma 1-bis, delle norme di attuazione di cui
all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e
successive modificazioni, le parole: «fino alla data del 30 giugno
2016» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 31 dicembre
2016».
Art. 2
Avvio del processo amministrativo telematico
1. Al processo amministrativo telematico di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40, e'
dato avvio alla data del 1° gennaio 2017.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 giugno 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
1 luglio 2016
Avv. Maurizio Reale