L’obbligo della notifica tramite PEC

Il domicilio digitale (art. 16 sexies DL 179/12)

NOTIFICA PEC OBBLIGATORIA

L’art. 52 del decreto legge 90/14 ha aggiunto l’art. 16 sexies al DL 179/12 per cui, salvo quanto previsto dall’art. 366 c.p.c., quando la legge prevede che le notifiche di atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notifica in cancelleria può procedersi quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notifica presso l’indirizzo PEC, risultante da INIPEC e REGINDE.

In alcuni casi, quindi, la notifica tramite PEC ex L.53/1994 da facoltà diventa un vero e proprio obbligo tale da configurare, ove non osservato e rispettato, responsabilità professionali e deontologiche a carico del professionista.

Prendiamo ad esempio la notifica dell’opposizione a precetto ed ipotizziamo che il difensore, al quale dobbiamo notificare l’atto di opposizione, non abbia eletto domicilio presso un Collega ubicato nella circoscrizione del giudice adito; in questa ipotesi, l’art. 16 sexies introdotto dal DL 90/14, ci obbliga a notificare al Collega l’opposizione a precetto tramite PEC ai sensi della L. 53/94 all’indirizzo PEC risultante da INIPEC e REGINDE (pubblici elenchi) e solo se la notifica tramite PEC non andrà a buon fine per causa imputabile al destinatario della stessa, potremo effettuare la (tradizionale) notifica in cancelleria.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la decisione del 20 giugno 2012 n. 10143 aveva già stabilito che “la domiciliazione “ex lege” presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c., non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.”.

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