Codice privacy: aggiornamento e integrazione dei dati sensibili e giudiziari
L’articolo è stato realizzato per “Il Quotidiano Giuridico”, il quotidiano di informazione giuridica del gruppo Wolters Kluwer Italia e curato da Cedam, Utet Giuridica, Leggi d’Italia e Ipsoa.
Il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, meglio conosciuto come “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ha come finalità quello di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonchè della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali; il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonchè per l’adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.
Lo stesso “Codice” poi agli articoli 20 commi 2,3 e 4, 21 comma 2 e 181 comma 1 lettera a) prevede che:
– se il trattamento è previsto da una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il medesimo è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante;
– se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l’individuazione delle attività che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, il trattamento dei dati sensibili il quale è consentito solo se il soggetto pubblico provvede anche a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni previa emissione di atto avente natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante;
– l’identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 deve essere aggiornata e integrata periodicamente;
– tale modo di procedere si applica anche al trattamento dei dati giudiziari.
In ottemperanza a tali disposizioni, nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2015, è stato pubblicato il decreto 25 settembre 2015 n. 176 del Ministero dell’Interno, contenente il regolamento previsto dagli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con il quale è stata aggiornata e integrata l’identificazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili da parte:
– dell’Amministrazione dell’interno nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali,
– dal “Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza”, istituito con legge 12 novembre 1964, n. 1279, e
– dall'”Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco”, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 630.
In particolare, l’art. 2 del citato decreto, alla lettera a), prevede adesso che l’art. 2 comma 1 del decreto del Ministero dell’Interno del 21 giugno 2006 n. 244, è sostituito dal seguente:
“Le schede, di cui agli allegati contraddistinti dai numeri da 1 a 30, sono parte integrante del presente regolamento, ed identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”
L’art. 2 comma 1 del decreto pubblicato il 3 novembre 2015, alle lettere b), c), d), e) e f) ha, da una parte, apportato le sostituzioni delle schede n. 1, 9,11 e 12 presenti, quali allegati, nel decreto del Ministro dell’Interno n. 244 del 21 giugno 2006 rispettivamente con gli allegati A, B, C e D e, dall’altra, ha inserito due nuovi allegati, E e F numerati da 29 a 30.
Vediamo nel dettaglio, se pur in maniera sintetica, le descrizioni dei trattamenti di dati indicati nelle schede oggetto di modifica e dei nuovi allegati introdotti.
ALLEGATO A (sostituisce la scheda n. 1 allegata al decreto Ministero dell’Interno 21.6.06 n. 244)
Le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento sono relative all’instaurazione e alla gestione del rapporto di lavoro, nonché il reclutamento e l’iscrizione nell’elenco del personale volontario dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco (art.112 D.Lgs. n. 196/2003)
Il trattamento concerne tutti i dati relativi all’instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro. Le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso; i dati relativi alla salute dei familiari del dipendente possono essere raccolti ai fini della concessione dei benefici, nei casi previsti dalla legge.
Vengono acquisiti dati dal CED del Dipartimento della Pubblica Sicurezza necessari per l’accertamento delle qualità morali e di condotta previste dalla legge per il personale di Polizia; eventuali provvedimenti di sospensione o destituzione dal rapporto di lavoro vengono assunti sulla scorta dei dati emersi dal Casellario Giudiziale. Il trattamento dei dati idonei a rivelare l’appartenenza o adesione ad organizzazioni politiche o sindacali è effettuato per la gestione delle rispettive prerogative ( permessi, trattenute, aspettative e distacchi). I dati concernenti informazioni di altro genere possono essere desunti dalla documentazione connessa all’adempimento degli obblighi di leva (dati di archivio). I dati etnici vengono in rilievo ai fini dell’attività istituzionale dell’Ufficio Unico del personale delle amministrazioni statali del Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano. Il trattamento è inoltre finalizzato ad acquisire i dati necessari per l’accertamento delle qualità morali e di condotta previste dalla legge in sede di reclutamento del personale permanente e volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
ALLEGATO B (sostituisce la scheda n. 9 allegata al decreto Ministero dell’Interno 21.6.06 n. 244)
Le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento sono relative alla disciplina in materia di immigrazione e diritto di asilo (art. 64 D.Lgs. n. 196/2003) e riguardano, in particolare, la gestione dei flussi di ingresso regolare di cittadini extracomunitari, il rilascio dei nulla osta al lavoro e al ricongiungimento familiare, il rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno degli stranieri, il rientro in Italia dello straniero espulso nonché il procedimento di verifica dell’adempimento dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato.
Il trattamento attiene ai dati sensibili e giudiziari indispensabili al solo fine della gestione, anche informatizzata, dei procedimenti previsti dal testo unico in materia di immigrazione e dal relativo regolamento attuativo ed in particolare delle procedure connesse all’assunzione di lavoratori stranieri e di ricongiungimento familiare, di regolarizzazione, nonché al rilascio dei titoli di soggiorno degli stranieri. A quest’ultimo fine, ad esempio, il trattamento del dato dell’origine raziale e etnica è indispensabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il dato relativo alle convinzioni religiose o filosofiche è indispensabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi, il dato relativo allo stato di salute è indispensabile ai fini del permesso di soggiorno per cure mediche. Ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro domestico, il trattamento dei dati relativi allo stato di salute è escluso solo nel caso in cui il datore di lavoro, affetto da patologia e handicap che ne limiti l’autosufficienza, intenda assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza e si sottoponga alla verifica della congruità della propria capacità economica. Il trattamento dei dati è finalizzato all’accertamento dei requisiti previsti per il rilascio dei provvedimenti relativi alle procedure sopra indicate, nonché per la tenuta e la gestione informatizzata dei dati.
I dati giudiziari trattati sono necessari, nel corso della fase di verifica dell’adempimento dell’accordo di integrazione, per procedere alla decurtazione dei crediti, ai sensi del comma 2 dell’art.5 del D.P.R. n.179/2011.
ALLEGATO C (sostituisce la scheda n. 11 allegata al decreto Ministero dell’Interno 21.6.06 n. 244)
Le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento sono relative all’immigrazione ed asilo, all’applicazione della normativa comunitaria, ai benefici economici ed abilitazioni (artt. 64 e 68 D.Lgs. n. 196/2003).
Il trattamento attiene all’acquisizione ,utilizzazione e conservazione dei dati sensibili e giudiziari, strettamente indispensabili, riguardanti i singoli procedimenti al solo fine di verificare la sussistenza dei presupposti necessari all’accesso ai relativi benefici di legge. I dati relativi allo stato di salute sono indispensabili per l’erogazione di speciali misure assistenziali richieste per l’accoglienza e l’assistenza dei beneficiari delle medesime misure (ad esempio : per le persone diversamente abili).
I dati sensibili e giudiziari strettamente indispensabili sono anche trattati per determinare la competenza dello Stato all’esame della domanda di asilo ovvero ai fini della valutazione della domanda di asilo.
I dati relativi allo stato di salute POSSONO ESSERE PRESI IN ESAME PER LA EVENTUALE APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 16 e 17 DEL REGOLAMENTO 604/13.
ALLEGATO D (sostituisce la scheda n. 12 allegata al decreto Ministero dell’Interno 21.6.06 n. 244)
Le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento sono relative alla procedura di concessione della cittadinanza italiana e di riconoscimento dello status di apolidia e quindi alla cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero (art. 64 D.Lgs. n. 196/2003).
I dati riguardanti l’origine e le vicende giudiziarie del soggetto sono quelli strettamente indispensabili ad accertare i requisiti per il riconoscimento dello status di apolidia (art. 17 DPR n.572/1993) o per la concessione della cittadinanza italiana (L. n. 91/92 e regolamenti attuativi). Nel procedimento di cittadinanza vengono verificati l’insussistenza di cause ostative di natura penale (attraverso il Casellario Giudiziale), l’insussistenza di motivi inerenti la sicurezza della Repubblica ed il possesso dei requisiti prescritti per l’emanazione del provvedimento di concessione.
ALLEGATO E (aggiunge la scheda n. 29 quale allegato al decreto Ministero dell’Interno 21.6.06 n. 244)
E’ relativo al trattamento dei dati personali necessari al processo di emissione del passaporto elettronico
nonché alla verifica delle dichiarazioni rese in base al DPR n. 445/2000 e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento hanno il fine di assicurare il rilascio del Passaporto Elettronico in conformità alle normative nazionali e comunitarie vigenti nonché perseguire la finalità prevista dall’art. 64 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
Il trattamento dei dati giudiziari è finalizzato, quindi, al rilascio del Passaporto Elettronico, la cui normativa prevede la necessità di verificare e valutare i requisiti di onorabilità del richiedente mediante acquisizione del certificato del Casellario Giudiziale qualora, dagli accertamenti effettuati nella Banca dati interforze di cui all’articolo 8 della legge n. 121/1981 e/o presso gli atti in archivio, si rendesse necessario. In tal modo si procede anche all’attualizzazione del dato riportato nella suddetta Banca dati che non contiene gli sviluppi giudiziari del provvedimento inizialmente inserito.
ALLEGATO F (aggiunge la scheda n. 30 quale allegato al decreto Ministero dell’Interno 21.6.06 n. 244)
E’ relativo al trattamento dei dati personali necessari al rilascio dei Visti Schengen di breve durata; Il trattamento dei dati giudiziari è finalizzato allo scambio di dati tra Stati membri ai fini di un’attività di controllo in materia; rilascio/rinnovo/revoca dei visti di breve durata. Il Sistema assicura, peraltro il rilascio/revoca del visto d’ingresso in conformità alle normative nazionali e comunitarie vigenti e persegue la finalità prevista dall’art. 64, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
A livello nazionale l’applicativo I-VIS (Interno – Visa Information System) è accessibile da postazioni di lavoro collegate alla rete VPN (Virtual Private Network) del Ministero dell’Interno. In particolare, per quanto attiene alle attività di rilascio e controllo dei visti, il trattamento dei dati è affidato ad operatori appartenenti alla polizia di frontiera; per ciò che concerne, invece, la sola fase di controllo di conformità del visto (anche ai fini del successivo rilascio del permesso di soggiorno), il trattamento dei dati avviene ad opera del personale degli Uffici Immigrazione delle Questure. Entrambe le citate articolazioni periferiche dipendono dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Mediante apposite periferiche di acquisizione, l’applicativo I-VIS (Interno – Visa Information System) consente agli operatori addetti al rilascio dei visti di svolgere tutte le necessarie attività di verifica propedeutiche alla fase di emissione, ivi comprese le consultazioni delle banche dati CS-VIS (Central System – Visa Information System), SDI (Sistema d’Indagine), SIS (Schengen Information System), AFIS (Automated Fingerprint Identification System) nazionale oltre al riscontro in CS-VIS (Central System – Visa Information System) per lo svolgimento delle attività di controllo in frontiera. Il citato applicativo dialoga, inoltre, con il Data Base Centrale (ubicato a Strasburgo) denominato C-VIS (Central – Visa Information System), mediante un sistema di messaggistica ove, peraltro, vengono conservate tutte le informazioni acquisite (compresi i dati biometrici della foto e le dieci impronte digitali del titolare del visto). In modalità di controllo, il sistema I-VIS (Interno – Visa Information System) opera sempre attraverso un sistema di messaggistica, reperendo le informazioni relative al visto che viene sottoposto a verifica nel Data Base del C-VIS (Central – Visa Information System).
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