Rinnovazione notifica PEC ex art. 15 l.fall.:
va eseguita dal ricorrente e non anche dalla cancelleria
(Cassazione civile, Sez. 1, ordinanza 22 febbraio 2022, n. 5858)

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Ai sensi dell’art. 15 legge fallimentare, se la notificazione a cura della cancelleria all’indirizzo PEC del debitore sia risultata impossibile o non abbia avuto esito positivo, l’onere della notificazione ricade definitivamente sul solo ricorrente, e va assolto nello specifico modo previsto dalla legge; sicché’ la rinnovazione della notificazione, che sia stata disposta dal giudice, deve essere effettuata a cura del ricorrente medesimo senza che debba essere preceduta da un nuovo tentativo di notificazione, da parte della cancelleria o di altri, all’indirizzo PEC del debitore. Così ha stabilito l’ordinanza n. 5858/2022 della Cassazione civile.
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Avv. Maurizio Reale
14 marzo 2022
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