Nomina a difensore di fiducia non può essere depositata via PEC

Nomina a difensore di fiducia

non può essere depositata via PEC

(Cassazione, sentenza n. 38665/2019)

L’articolo è stato realizzato per “ALTALEX, il quotidiano di informazione giuridica diretto da Alessandro Buralli.

La nomina del difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 96 c.p.p., deve essere depositata dinanzi al giudice che procede e deve essere eseguita in forme tali da non consentire dubbi o incertezze sull’individuazione della persona incaricata dell’ufficio e sul procedimento per il quale la nomina viene disposta; a tale necessaria certezza può pervenirsi solo con la produzione rituale dell’atto di scelta il quale deve indiscutibilmente dimostrare attraverso l’autografia – o la personale dichiarazione – la volontà dell’interessato, sicchè non può avere alcuna efficacia dimostrativa dell’avvenuto conferimento dell’incarico la produzione di una semplice copia teletrasmessa dell’atto pervenuta con modalità irrituali.

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11 novembre 2019

         

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