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Nomina a difensore di fiducia non può essere depositata via PECNomina a difensore di fiducianon può essere depositata via PEC(Cassazione, sentenza n. 38665/2019)L'articolo è stato realizzato per “ALTALEX”, il quotidiano di informazione giuridica diretto da Alessandro Buralli.La nomina del difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 96 c.p.p., deve essere depositata dinanzi al giudice che procede e deve essere eseguita in forme tali da non consentire dubbi o incertezze sull'individuazione della persona incaricata dell'ufficio e sul procedimento per il quale la nomina viene disposta; a tale necessaria certezza può pervenirsi solo con la produzione rituale dell'atto di scelta il quale deve indiscutibilmente dimostrare attraverso l'autografia - o la personale dichiarazione - la volontà dell'interessato, sicchè non può avere alcuna efficacia dimostrativa dell'avvenuto conferimento dell'incarico la produzione di una semplice copia teletrasmessa dell'atto pervenuta con modalità irrituali.Puoi continuare la lettura cliccando qui.11 novembre 2019 |
Post date: 2019-11-11 16:47:22 Post date GMT: 2019-11-11 15:47:22 Post modified date: 2019-11-11 16:47:58 Post modified date GMT: 2019-11-11 15:47:58 |
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