Il D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160:
responsabilità civile e nuove fattispecie penali
per l’uso illecito dell’intelligenza artificiale
Con il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026, in vigore dal 30 settembre 2026, viene data attuazione all’art. 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132, completando l’adeguamento dell’ordinamento interno al regolamento (UE) 2024/1689 (di seguito, “regolamento AI”) su un duplice fronte: da un lato l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività di polizia (Titolo I) e, dall’altro – ed è il profilo che qui interessa maggiormente l’avvocatura – la realizzazione e l’impiego illeciti di sistemi di AI sul piano penale, sostanziale e processuale, nonché gli strumenti processuali civili per il risarcimento dei danni da essi cagionati (Titolo II).
Il provvedimento merita un’attenzione particolare perché, per la prima volta nel nostro ordinamento, un microsistema processuale “AI-specifico” volto ad agevolare la tutela risarcitoria, che si innesta sui diversi titoli di responsabilità previsti dall’ordinamento e si affianca – senza sostituirsi – alla disciplina generale della responsabilità civile, a quella del danno da prodotto difettoso (direttiva UE 2024/2853, il cui termine per il recepimento nel nostro ordinamento scade il 9 dicembre 2026, che sostituirà la direttiva 85/374/CEE) e a quella del danno da trattamento illecito di dati personali (art. 82 Reg. (UE) 2016/679).
Sul versante penale, introduce invece una fattispecie del tutto nuova, l’art. 437-bis c.p., che innesta la disciplina degli obblighi di sicurezza del regolamento AI sul terreno, già collaudato, dei delitti contro l’incolumità pubblica.
Parte I – I nuovi strumenti processuali civili per il risarcimento del danno da AI (artt. 16-20)
1. Ambito di applicazione e foro del consumatore (art. 16)
L’art. 16 definisce il proprio ambito applicativo secondo due livelli distinti e progressivamente più circoscritti.
Il comma 1 individua l’ambito di applicazione più ampio, stabilendo che la disciplina relativa all’accesso alla prova di cui all’art. 17 trovi applicazione a qualsiasi azione di risarcimento del danno, di natura contrattuale o extracontrattuale, derivante dall’utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale, indipendentemente dal titolo di responsabilità fatto valere.
Il comma 2 delimita, invece, l’operatività delle specifiche regole previste dagli artt. 18 e 19 – rispettivamente, la presunzione relativa del nesso di causalità e la regola concernente la rilevanza della conformità al regolamento AI – alle sole ipotesi in cui il danno derivi dalla violazione di uno o più obblighi imposti dal regolamento sull’intelligenza artificiale. Si tratta di una distinzione di particolare rilievo sul piano processuale, che l’interprete dovrà attentamente considerare già nella fase di predisposizione dell’atto introduttivo, poiché dalla corretta individuazione della fattispecie dipende la stessa possibilità di avvalersi delle specifiche regole probatorie previste dalla disciplina.
Di immediato interesse applicativo è anche il comma 4, che introduce un criterio di competenza territoriale alternativo in favore del danneggiato persona fisica che agisca per finalità estranee alla propria attività professionale. In tali ipotesi, accanto ai criteri ordinari di competenza, è competente anche il giudice del luogo di residenza o di domicilio dell’attore. La disposizione riproduce, nella sostanza, una logica analoga a quella sottesa al foro del consumatore previsto dal codice del consumo e consente, sul piano pratico, di evitare che il danneggiato sia costretto a instaurare il giudizio presso la sede, eventualmente distante, del soggetto convenuto responsabile dell’utilizzo o della gestione del sistema di AI.
Il comma 3 svolge, infine, una funzione di salvaguardia e coordinamento sistematico, facendo espressamente salvo il concorso con la disciplina di cui all’art. 82 GDPR e con la normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2024/2853. Ne deriva, sul piano operativo, la necessità di procedere, caso per caso, a una preventiva ricognizione delle diverse azioni astrattamente esperibili e dei rispettivi regimi probatori, atteso che – come si vedrà – tali rimedi non risultano pienamente sovrapponibili, né quanto ai presupposti della responsabilità né, soprattutto, sotto il profilo della distribuzione dell’onere della prova.
2. L’ordine di esibizione degli elementi di prova (art. 17)
L’art. 17 costituisce una delle disposizioni di maggiore rilievo applicativo dell’intero Titolo II, Capo II, in quanto introduce uno specifico meccanismo di accesso alla prova destinato a incidere direttamente sull’asimmetria informativa che caratterizza le controversie aventi ad oggetto sistemi di intelligenza artificiale.
Su istanza della parte che ritenga di aver subito un danno, il giudice, in presenza di fatti ed elementi idonei, ordina alla controparte o al terzo che ne abbia la disponibilità l’esibizione degli elementi di prova specificamente pertinenti al funzionamento del sistema di AI, a condizione che l’istante alleghi fatti ed elementi idonei a rendere verosimile la fondatezza della domanda, anche con riguardo al nesso intercorrente tra l’output prodotto dal sistema e il danno lamentato.
Il comma 2 individua espressamente alcune categorie di elementi suscettibili di esibizione, rinviando direttamente all’architettura documentale delineata dal regolamento sull’intelligenza artificiale. In particolare, possono formare oggetto dell’ordine:
– i registri automatici di funzionamento (art. 12 Reg. AI);
– la documentazione sul sistema di gestione del rischio (art. 9 Reg. AI);
– le informazioni pertinenti della documentazione tecnica (art. 11 Reg. AI);
– le informazioni sui parametri e sulle modalità di supervisione umana (art. 14 Reg. AI).
Per il difensore del danneggiato, la disposizione assume particolare rilevanza, poiché offre un autonomo fondamento normativo per richiedere, già nell’atto introduttivo ovvero nel corso del giudizio, l’esibizione di documentazione che, per sua natura, si trova ordinariamente nella disponibilità esclusiva del titolare, del deployer o del fornitore del sistema. La norma interviene, dunque, su uno degli ostacoli più rilevanti nella tutela giudiziale in materia di AI: la difficoltà per il danneggiato di accedere alle informazioni tecniche necessarie a ricostruire il funzionamento del sistema e il relativo apporto causale nella produzione dell’evento dannoso.
L’esercizio di tale potere incontra, tuttavia, specifici limiti. Il comma 3 impone il rispetto del principio di proporzionalità, mentre il comma 4 tutela i segreti commerciali mediante espresso richiamo all’art. 121-ter C.P.I. Il giudice potrà pertanto adottare misure idonee a contemperare l’esigenza di accesso alla prova con quella di tutela delle informazioni riservate, anche mediante produzione in forma riservata, limitazione dell’accesso o oscuramento selettivo di parti della documentazione. Sotto il profilo difensivo, può risultare opportuno prospettare tali misure già nell’istanza di esibizione, così da prevenire o ridurre eventuali opposizioni fondate sulla riservatezza o sulla tutela del know-how.
Particolarmente significativa è, infine, la disciplina delle conseguenze derivanti dall’inadempimento all’ordine di esibizione. Ai sensi del comma 5, la mancata o incompleta esibizione, in assenza di giustificato motivo, consente al giudice di desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c. Qualora, poi, l’inadempimento riguardi la documentazione espressamente individuata dal comma 2, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, ritiene come ammessi i fatti allegati dall’istante.
La previsione determina un sensibile rafforzamento della posizione processuale del danneggiato, introducendo un meccanismo probatorio particolarmente incisivo che, pur presentando sul piano degli effetti alcune affinità con l’ammissione dei fatti non specificamente contestati, mantiene presupposti, funzione e struttura nettamente distinti dalla regola di cui all’art. 115 c.p.c.
Proprio per tale ragione, il richiamo espresso alle conseguenze dell’eventuale inottemperanza può assumere una funzione strategica già nell’atto introduttivo, rendendo immediatamente percepibile alla controparte il rilievo processuale di una condotta omissiva o reticente.
Per il terzo estraneo al giudizio, il comma 6 prevede invece una specifica sanzione pecuniaria, compresa tra euro 1.500 ed euro 10.000, confermando la volontà del legislatore di assicurare effettività all’accesso alla prova anche nei confronti di soggetti diversi dalle parti processuali, come può accadere, ad esempio, nel caso in cui il fornitore del sistema di AI non coincida con il soggetto convenuto in giudizio.
3. La presunzione del nesso di causalità (art. 18)
L’art. 18 introduce uno dei meccanismi probatori più significativi della disciplina, prevedendo che, qualora il danno derivi dalla violazione di uno o più obblighi imposti dal regolamento sull’intelligenza artificiale, il nesso di causalità tra la violazione e il danno sia presunto, salva la prova contraria.
Si tratta, dunque, di una presunzione relativa, destinata a incidere direttamente sulla distribuzione dell’onere probatorio e che deve essere coordinata con la più articolata disciplina contenuta nell’art. 10 della direttiva (UE) 2024/2853 in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.
Quest’ultima prevede, all’art. 10, paragrafo 3, una presunzione del nesso causale qualora risulti provata la difettosità del prodotto e il danno sia di natura tipicamente compatibile con il difetto accertato. Il successivo paragrafo 4 contempla, inoltre, una presunzione ulteriore, riferibile alla difettosità del prodotto, al nesso causale o a entrambi, subordinandone tuttavia l’operatività al ricorrere di specifici presupposti: da un lato, che l’attore incontri difficoltà eccessive nell’assolvimento dell’onere probatorio, in particolare in ragione della complessità tecnica o scientifica della controversia; dall’altro, che riesca comunque a dimostrare la probabile sussistenza del difetto o del rapporto di causalità.
L’art. 18 del decreto in commento adotta, sotto questo profilo, una soluzione maggiormente favorevole al danneggiato. Una volta accertata la violazione di un obbligo previsto dal regolamento AI, la presunzione del nesso causale opera senza che il testo normativo richieda anche la dimostrazione di una particolare difficoltà probatoria o della complessità tecnica del caso concreto.
La differenza tra i due regimi assume particolare rilievo sul piano applicativo e richiederà un attento coordinamento, soprattutto nelle ipotesi in cui il medesimo fatto possa integrare, al tempo stesso, la violazione di un obbligo previsto dal regolamento AI e un’ipotesi di difettosità del prodotto ai sensi della direttiva (UE) 2024/2853. In tali casi, infatti, potranno venire in rilievo discipline probatorie differenti, non perfettamente sovrapponibili né quanto ai presupposti di operatività né quanto all’intensità delle rispettive presunzioni.
Sul piano processuale, la disposizione determina una significativa rimodulazione dell’onere della prova. Per l’attore, il fulcro dell’attività probatoria si concentra sulla dimostrazione della violazione dell’obbligo imposto dal regolamento AI: si pensi, ad esempio, all’inadeguatezza delle misure di supervisione umana di cui all’art. 14 oppure alle carenze del sistema di gestione del rischio previsto dall’art. 9. Una volta accertata tale violazione, spetterà al convenuto fornire la prova contraria, dimostrando che il danno si sarebbe comunque verificato ovvero che esso è riconducibile a una diversa sequenza causale.
Per il difensore del titolare, del deployer o del fornitore del sistema, la strategia processuale dovrà pertanto concentrarsi sulla produzione di elementi tecnici idonei a interrompere o escludere il collegamento causale tra la violazione accertata e il pregiudizio lamentato. In questa prospettiva assume particolare rilievo il raccordo con l’art. 17: la documentazione tecnica, i registri di funzionamento, le misure di gestione del rischio e le informazioni relative alla supervisione umana possono infatti costituire strumenti decisivi non soltanto per il danneggiato, ma anche per il convenuto che intenda superare la presunzione dimostrando, in concreto, l’assenza del nesso eziologico.
4. L’irrilevanza, di per sé, della conformità certificata (art. 19)
L’art. 19 contiene una disposizione di carattere sistematico, destinata ad assumere immediato rilievo sul piano argomentativo e probatorio, stabilendo che la conformità del sistema di AI agli obblighi previsti dal regolamento – anche quando attestata mediante certificazione ai sensi del Capo III, Sezione 5, del medesimo regolamento – non è, di per sé, idonea a escludere la responsabilità del convenuto.
La norma recepisce un’impostazione già nota in altri ambiti della responsabilità civile, e in particolare nella disciplina della responsabilità da prodotto, secondo cui la conformità a prescrizioni normative, standard tecnici o procedure di certificazione può costituire un elemento rilevante nella valutazione complessiva della condotta e dell’adeguatezza del prodotto o del sistema, ma non integra automaticamente una prova liberatoria.
La certificazione di conformità, pertanto, conserva una propria valenza probatoria, ma non assume carattere decisivo né preclusivo rispetto all’accertamento giudiziale ed essa potrà concorrere, insieme agli altri elementi acquisiti, alla valutazione dei presupposti della responsabilità secondo il titolo concretamente dedotto, ma non assume valore automaticamente esimente.
Sul piano processuale, per la difesa dell’attore la disposizione impedisce che la mera produzione della certificazione possa essere opposta quale esimente automatica della responsabilità. Per la difesa del convenuto, invece, essa impone di inserire la conformità del sistema all’interno di una più ampia ricostruzione degli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento della responsabilità, secondo il titolo concretamente dedotto, senza che la certificazione possa da sola assumere valore liberatorio.
La disposizione contribuisce così a distinguere nettamente il piano della conformità regolamentare da quello della responsabilità civile: il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento AI può assumere rilievo nella valutazione della condotta, ma non esaurisce l’accertamento circa la sussistenza dei presupposti della responsabilità né può, da solo, determinarne l’esclusione.
5. L’azione diretta contro l’assicuratore (art. 20)
L’art. 20 completa il sistema di tutela del danneggiato introducendo un meccanismo di azione diretta nei confronti dell’assicuratore, modellato su schemi già noti in altri settori della responsabilità civile, primo fra tutti quello della responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli.
Il comma 1 attribuisce al danneggiato la facoltà di richiedere, in via preliminare, al soggetto indicato come responsabile se questi disponga di una copertura assicurativa per la responsabilità civile riferibile al danno lamentato. Tale richiesta non costituisce condizione di procedibilità dell’azione, ma assume un evidente rilievo sotto il profilo preparatorio e strategico. Il soggetto interpellato è tenuto a fornire riscontro entro trenta giorni; in caso di mancata risposta, il giudice può desumere dalla condotta argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c.
Il comma 2 riconosce al danneggiato un’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione, nei limiti del massimale previsto dal contratto. Alla relativa azione deve partecipare necessariamente anche il responsabile del danno, secondo quanto stabilito dal comma 5, con conseguente configurazione di un’ipotesi di litisconsorzio necessario.
Il comma 3 disciplina, inoltre, il regime delle eccezioni opponibili dall’assicuratore, circoscrivendole a quelle maturate anteriormente al verificarsi del sinistro. La previsione rafforza la posizione del danneggiato, impedendo che vicende successive al fatto dannoso possano incidere retroattivamente sull’effettività della tutela assicurativa azionata direttamente.
Il comma 4 fa salvo, peraltro, il diritto di rivalsa dell’impresa di assicurazione nei confronti dell’assicurato, nella misura in cui essa avrebbe avuto titolo, in base al contratto, per rifiutare o ridurre la propria prestazione.
Il comma 6 precisa, infine, che l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore è soggetta al medesimo termine di prescrizione previsto per l’azione esercitabile nei confronti del soggetto individuato quale responsabile del danno.
Sul piano operativo, la disposizione suggerisce di inserire stabilmente, nella fase preliminare di valutazione di un’azione risarcitoria connessa all’impiego di sistemi di AI, la verifica dell’eventuale copertura assicurativa del soggetto ritenuto responsabile. Si tratta di uno strumento procedurale semplice e poco oneroso, ma potenzialmente decisivo nella definizione della strategia processuale, in quanto consente di valutare fin dall’inizio se agire anche direttamente nei confronti dell’assicuratore, beneficiando della maggiore affidabilità patrimoniale di quest’ultimo, ovvero se concentrare l’iniziativa nei confronti del solo responsabile del danno.
La norma attribuisce così alla copertura assicurativa una funzione non meramente accessoria, ma direttamente funzionale all’effettività della tutela risarcitoria, inserendo nel sistema una garanzia ulteriore a favore del danneggiato e rafforzando, sul piano pratico, le possibilità di soddisfacimento del credito derivante dal danno.
Parte II – I profili penalistici (artt. 11-15)
6. Il nuovo art. 437-bis c.p.: omessa adozione di misure di sicurezza e alterazione dei sistemi di AI
L’art. 12 del decreto introduce nel codice penale, immediatamente dopo l’art. 437 c.p. – relativo alla rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro – il nuovo art. 437-bis c.p., delineando una disciplina articolata che distingue tra omissione delle misure di sicurezza, alterazione dei sistemi di AI ad alto rischio, forme aggravate della condotta e specifiche ipotesi di responsabilità dell’utilizzatore professionale.
a) Omessa adozione di misure di sicurezza (comma 1, primo periodo).
La prima fattispecie punisce chiunque ometta di adottare le misure tecniche di sicurezza previste per la progettazione, l’addestramento, la produzione o l’immissione sul mercato di sistemi di AI ad alto rischio, quando tali misure siano dirette a prevenire malfunzionamenti o alterazioni, ovvero ometta di adottare le prescritte misure di sorveglianza umana.
La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni, ma la rilevanza penale della condotta è subordinata alla circostanza che dall’omissione derivi un concreto pericolo per la vita o per l’incolumità pubblica o individuale.
La fattispecie assume pertanto la struttura di un reato di pericolo concreto: non è sufficiente la mera inosservanza dell’obbligo regolamentare, essendo necessario che la condotta omissiva abbia determinato un’effettiva situazione di pericolo per i beni giuridici tutelati. In assenza di tale ulteriore elemento, la violazione resta estranea all’area penalmente rilevante, ferma restando l’eventuale applicazione dell’apparato sanzionatorio amministrativo previsto dalla disciplina sull’intelligenza artificiale.
b) l’aggravante del pericolo per la sicurezza dello Stato (comma 1, secondo periodo).
Il trattamento sanzionatorio è aggravato quando dalla condotta derivi un pericolo per la sicurezza dello Stato: in tale ipotesi la pena è elevata alla reclusione da due a otto anni.
La previsione assume particolare rilievo con riferimento ai sistemi di AI impiegati in settori caratterizzati da una diretta incidenza sulla sicurezza pubblica, sulla difesa o su infrastrutture e funzioni di rilevanza strategica. La formulazione normativa, tuttavia, non circoscrive espressamente l’operatività della fattispecie a tali ambiti, sicché la sua applicazione dovrà essere valutata in concreto in relazione alla natura del sistema, alle sue modalità di impiego e agli effetti prodotti dalla condotta omissiva.
c) Alterazione illecita dei sistemi di AI ad alto rischio (comma 2).
Il comma 2 introduce una distinta fattispecie incriminatrice, assistita dalla clausola di sussidiarietà «salvo che il fatto costituisca più grave reato», avente ad oggetto l’alterazione di un sistema di AI ad alto rischio.
Quando dall’alterazione derivi un pericolo per la vita o per l’incolumità pubblica o individuale, la pena è la reclusione da due a sei anni; qualora, invece, ne derivi un pericolo per la sicurezza dello Stato, la pena è elevata da tre a dieci anni.
Il legislatore attribuisce, dunque, alla condotta commissiva di alterazione un disvalore più intenso rispetto alla mera omissione delle misure di sicurezza, prevedendo un autonomo e più severo trattamento sanzionatorio.
Particolarmente delicata sarà, sul piano applicativo, la delimitazione della nozione di «alterazione». Non ogni modifica apportata a un sistema di AI potrà, evidentemente, assumere rilevanza penale: occorrerà stabilire quali modificazioni possano essere ricondotte, sul piano giuridico, alla nozione di «alterazione» impiegata dalla fattispecie e distinguerle dalle ordinarie attività di aggiornamento, manutenzione, fine-tuning o riaddestramento, tenendo presente che il corpo della disposizione non introduce, quale autonomo elemento costitutivo, uno specifico requisito di illiceità della modifica né una particolare finalità dell’agente. L’accertamento dovrà pertanto concentrarsi sulle caratteristiche della modifica, sulle modalità attraverso le quali essa è stata realizzata e, soprattutto, sul rapporto causale tra l’alterazione e il concreto pericolo richiesto dalla fattispecie.
d) La colpa grave (comma 3).
Il comma 3 estende la rilevanza penale ai fatti previsti dal comma 1 commessi per colpa grave, prevedendo in tal caso una riduzione della pena da un terzo a un sesto.
La disposizione assume particolare rilievo poiché consente di ricondurre nell’area della responsabilità penale anche condotte omissive non intenzionali, purché caratterizzate dal più elevato grado di colpa richiesto dalla norma. Il dato appare particolarmente significativo nei contesti organizzativi complessi, nei quali l’omissione delle misure di sicurezza o di sorveglianza può derivare non da una scelta deliberata, bensì da gravi carenze nell’organizzazione, nella gestione dei rischi, nell’attribuzione delle responsabilità o nei sistemi di controllo interno.
Ne deriva un profilo di immediato interesse per imprese ed enti che impiegano sistemi di AI ad alto rischio, chiamati a verificare non soltanto l’adozione formale delle misure richieste, ma anche la loro concreta implementazione all’interno dei processi organizzativi.
e) La responsabilità dell’utilizzatore professionale (comma 4).
Il comma 4 completa la disciplina estendendo l’applicazione delle pene previste dal comma 1, primo e secondo periodo, all’utilizzatore professionale di un sistema di AI ad alto rischio che ometta intenzionalmente di adottare le misure di sorveglianza umana richieste.
In questa ipotesi la norma richiede espressamente l’intenzionalità della condotta omissiva, ponendo quindi un requisito soggettivo più rigoroso rispetto alle ipotesi contemplate dal comma 1, per le quali il successivo comma 3 ammette la punibilità anche a titolo di colpa grave.
La disposizione assume particolare rilievo nei confronti dei soggetti che impiegano professionalmente sistemi di AI ad alto rischio nell’ambito delle proprie attività. Vengono in considerazione, a titolo esemplificativo, datori di lavoro, strutture sanitarie, pubbliche amministrazioni e operatori economici che utilizzino sistemi di AI in processi decisionali suscettibili di incidere significativamente sui diritti o sulla sicurezza delle persone.
Sotto il profilo sistematico, particolare rilievo assume la collocazione dell’art. 437-bis nel Titolo VI del Libro II del codice penale, dedicato ai delitti contro l’incolumità pubblica. La scelta legislativa evidenzia la volontà di attribuire alla sicurezza dei sistemi di AI ad alto rischio una dimensione che trascende la tutela del singolo rapporto o interesse individuale, riconducendola alla più ampia protezione di beni giuridici di carattere collettivo.
La collocazione sistematica della disposizione, unitamente alla struttura delle fattispecie e all’entità delle pene edittali previste, potrà assumere rilievo anche sotto ulteriori profili processuali, quali il regime di procedibilità e l’applicabilità delle misure cautelari, aspetti che dovranno tuttavia essere verificati alla luce delle disposizioni generali del codice di procedura penale e della concreta configurazione del fatto contestato, senza che dalla sola collocazione codicistica possano farsi discendere automatismi interpretativi.
Rilevanza autonoma e immediata assume, infine, il rapporto tra il nuovo art. 437-bis c.p. e la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, profilo che sarà esaminato nel paragrafo successivo.
7. Il nuovo art. 25-vicies D.Lgs. 231/2001
L’art. 15 del decreto interviene anche sul sistema della responsabilità amministrativa degli enti, introducendo nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dopo l’art. 25-undevicies, il nuovo art. 25-vicies e ampliando così il catalogo dei reati-presupposto in relazione agli illeciti connessi all’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale.
In particolare, il comma 1 ricomprende tra i reati suscettibili di determinare la responsabilità dell’ente il nuovo delitto previsto dall’art. 437-bis c.p., stabilendo l’applicazione di una sanzione pecuniaria da seicento a mille quote. Alla sanzione pecuniaria si aggiungono le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, lett. b), c), d) ed e), del D.Lgs. 231/2001, vale a dire la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, nonché il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
L’inserimento dell’art. 437-bis c.p. nel catalogo dei reati-presupposto assume particolare rilievo sotto il profilo della governance aziendale. La sicurezza dei sistemi di AI ad alto rischio, la corretta predisposizione delle misure tecniche, l’effettività della sorveglianza umana e l’adeguatezza dei processi di gestione del rischio cessano infatti di rilevare esclusivamente sul piano della conformità alla disciplina europea e della responsabilità individuale dell’autore del reato, entrando direttamente nell’area della possibile responsabilità dell’ente.
Il comma 2 del nuovo art. 25-vicies contempla, inoltre, il delitto previsto dall’art. 612-quater c.p., per il quale è stabilita una sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. La previsione estende pertanto il sistema della responsabilità da reato dell’ente anche alle condotte concernenti l’illecita diffusione di contenuti generati o alterati mediante sistemi di intelligenza artificiale.
Sotto questo profilo è opportuno distinguere nettamente il piano dell’introduzione della fattispecie penale da quello del suo successivo inserimento nel catalogo dei reati-presupposto del D.Lgs. 231/2001: l’art. 15 non rileva necessariamente quale fonte genetica del reato di cui all’art. 612-quater c.p., quanto piuttosto quale disposizione che ne determina la rilevanza ai fini della responsabilità dell’ente. Tale distinzione assume rilievo anche ai fini della corretta ricostruzione della successione normativa.
Sul piano della compliance, l’ampliamento del catalogo dei reati-presupposto impone alle imprese e agli enti interessati una specifica valutazione dell’esposizione al nuovo rischio-reato. Per le organizzazioni che progettano, sviluppano, distribuiscono o utilizzano professionalmente sistemi di AI ad alto rischio, ciò comporta la necessità di verificare l’adeguatezza del modello organizzativo rispetto alle attività nelle quali potrebbero concretamente realizzarsi le condotte contemplate dall’art. 437-bis c.p.
Particolare attenzione dovrà essere riservata ai protocolli relativi alla gestione del rischio, alla sicurezza tecnica dei sistemi, alla tracciabilità delle attività, all’attribuzione di ruoli e responsabilità, ai meccanismi di escalation, alla formazione del personale e, soprattutto, alla concreta ed effettiva organizzazione della sorveglianza umana.
Non si tratta, tuttavia, di un automatismo che imponga indistintamente a ogni ente dotato di un modello 231 l’introduzione di nuovi protocolli. L’aggiornamento dovrà essere preceduto da una specifica attività di risk assessment volta a verificare se, e in quale misura, le attività dell’organizzazione presentino un rischio concreto di commissione dei nuovi reati-presupposto.
Ove tale rischio risulti rilevante, i presidi adottati in materia di AI assumono una duplice funzione: da un lato, costituiscono strumenti di conformità rispetto agli obblighi sostanziali gravanti sull’organizzazione; dall’altro, concorrono alla costruzione di un modello di organizzazione e gestione idoneo alla prevenzione dei reati, secondo la disciplina degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001.
La novità normativa determina, pertanto, un significativo punto di intersezione tra AI governance, gestione del rischio e compliance 231, imponendo alle organizzazioni esposte di integrare la valutazione dei rischi connessi all’intelligenza artificiale all’interno del più generale sistema dei controlli aziendali.
8. Il nuovo art. 359-ter c.p.p.: identificazione biometrica remota in tempo reale nelle indagini
L’art. 13 del decreto introduce, dopo l’art. 359-bis c.p.p., il nuovo art. 359-ter, disciplinando l’impiego, nell’ambito delle indagini penali, di sistemi di intelligenza artificiale destinati all’identificazione biometrica remota in tempo reale.
La disposizione individua distinti presupposti applicativi. In primo luogo, il sistema può essere utilizzato per confermare l’identità di una persona sottoposta a indagine ovvero per procedere alla sua ricerca mirata, compresa la localizzazione, quando si proceda per uno dei delitti ricompresi nell’allegato II del regolamento AI e puniti con una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni. In secondo luogo, la misura può essere impiegata per la ricerca di un latitante ai fini dell’esecuzione di un’ordinanza che dispone una misura cautelare coercitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, ovvero di un ordine di esecuzione non sospeso che dispone la carcerazione per i medesimi delitti.
Il comma 4 contempla, infine, la ricerca mirata, nell’ambito di un procedimento penale, di vittime di sottrazione, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale.
Proprio quest’ultima previsione presenta un profilo interpretativo meritevole di attenzione. Il comma 4 utilizza infatti il termine «sottrazione», mentre il parallelo art. 8, relativo all’impiego dei medesimi sistemi da parte delle Forze di polizia per finalità di prevenzione, nonché per la ricerca delle persone scomparse e delle vittime di specifici reati, fa riferimento alle «vittime dei reati di sequestro di persona, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale». La divergenza lessicale tra le due disposizioni non appare priva di rilievo e potrà richiedere un chiarimento interpretativo, non essendo immediatamente evidente se le due formule intendano riferirsi alla medesima area di fattispecie penalmente rilevanti.
Il procedimento autorizzativo presenta evidenti analogie con il modello previsto in materia di intercettazioni. L’attivazione del sistema è subordinata, in via ordinaria, alla richiesta del pubblico ministero e all’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari. Il decreto autorizzativo deve essere motivato e deve delimitare puntualmente l’ambito dell’attività consentita, indicando l’area geografica interessata, le persone oggetto della ricerca e la durata dell’autorizzazione, stabilita in un periodo massimo di quindici giorni, suscettibile di proroga nei casi previsti.
Il comma 7 disciplina poi le ipotesi di urgenza, distinguendo due differenti procedimenti, che è opportuno mantenere nettamente separati.
Nel primo caso, quando l’urgenza consenta comunque l’intervento del pubblico ministero, è quest’ultimo a disporre l’attivazione del sistema con decreto motivato. Il provvedimento deve essere comunicato al GIP entro ventiquattro ore e il giudice deve pronunciarsi sulla convalida nelle successive quarantotto ore.
Nel secondo caso, qualora la situazione non consenta di attendere neppure il provvedimento del pubblico ministero, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere direttamente all’attivazione del sistema. In tale ipotesi, devono trasmettere senza ritardo, e comunque entro dodici ore, la richiesta di autorizzazione al pubblico ministero; quest’ultimo deve quindi richiedere la convalida al giudice entro ventiquattro ore dall’avvio del sistema, mentre il GIP è chiamato a pronunciarsi nelle successive quarantotto ore.
Particolare rilievo assume, sotto il profilo difensivo, la disciplina dell’inutilizzabilità prevista dal comma 8. I risultati ottenuti mediante il sistema non possono essere utilizzati quando l’identificazione biometrica sia stata effettuata al di fuori dei casi consentiti dalla legge ovvero senza il rispetto delle procedure previste dai commi 6 e 7. Alla declaratoria di inutilizzabilità si accompagna l’obbligo di cancellazione dei dati, dei risultati e degli output ottenuti, salvo che essi costituiscano corpo del reato.
La previsione introduce, dunque, una specifica sanzione processuale che dovrà essere attentamente verificata ogniqualvolta negli atti di indagine emerga l’impiego di sistemi di identificazione biometrica remota. La verifica difensiva dovrà riguardare, in particolare, la sussistenza dei presupposti legali, il rispetto dei termini di autorizzazione e convalida, la corrispondenza tra l’attività concretamente svolta e i limiti soggettivi, temporali e geografici fissati nel provvedimento autorizzativo.
A ciò si aggiunge il divieto, previsto dal comma 3, di ricorrere a banche dati biometriche costituite mediante scraping non mirato ovvero formate in violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali. Tale profilo appare destinato ad assumere particolare rilievo nella verifica della legittimità dell’attività investigativa e potrà essere scrutinato anche in coordinamento con la disciplina contenuta nel D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.
Sul piano sistematico, il nuovo art. 359-ter c.p.p. deve infine essere coordinato con il distinto istituto previsto dall’art. 8 del medesimo decreto, che disciplina l’impiego dello strumento al di fuori del procedimento penale per finalità di prevenzione, nonché per la ricerca delle persone scomparse e delle vittime dei reati espressamente indicati; l’art. 359-ter, invece, ne disciplina l’utilizzo nell’ambito di un procedimento penale a fini investigativi.
La corretta delimitazione del confine tra le due fattispecie sarà verosimilmente uno dei principali nodi interpretativi della prima applicazione, anche in ragione della diversa autorità chiamata a intervenire nel procedimento autorizzativo: il procuratore della Repubblica nel modello di cui all’art. 8 e il giudice per le indagini preliminari nell’ambito dell’attività investigativa.
18 settembre 2026
Avv. Maurizio Reale
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