Il domicilio digitale
si applica anche
al processo dinanzi al CNF
(Cassazione civile, Sezioni Unite 23 luglio 2018, n. 19526)
L’articolo è stato realizzato per “Il Quotidiano Giuridico”, il quotidiano di informazione giuridica del gruppo Wolters Kluwer Italia e curato da Cedam, Utet Giuridica, Leggi d’Italia e Ipsoa.
Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione civile con la sentenza n. 19526/2018 relativamente al processo civile e dettato dall’art. 16 sexies DL 179/12, introdotto dall’art. 52 comma 1 lettera b) del DL 90/14 – c.d. domicilio digitale -, si applica anche al processo dinanzi al Consiglio Nazionale Forense; tale principio impone quindi che non sia più possibile effettuare le comunicazioni o le notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario procedente, anche se l’avvocato destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.
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Avv. Maurizio Reale
23 agosto 2018