Il domicilio digitale si applica anche al processo dinanzi al CNF

Il domicilio digitale

si applica anche

al processo dinanzi al CNF

(Cassazione civile, Sezioni Unite  23 luglio 2018, n. 19526)

L’articolo è stato realizzato per “Il Quotidiano Giuridico”, il quotidiano di informazione giuridica del gruppo Wolters Kluwer Italia e curato da Cedam, Utet Giuridica, Leggi d’Italia e Ipsoa.

Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione civile con la sentenza n. 19526/2018 relativamente al processo civile e dettato dall’art. 16 sexies DL 179/12, introdotto dall’art. 52 comma 1 lettera b) del DL 90/14 – c.d. domicilio digitale -, si applica anche al processo dinanzi al Consiglio Nazionale Forense; tale principio impone quindi che non sia più possibile effettuare le comunicazioni o le notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario procedente, anche se l’avvocato destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.

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Avv. Maurizio Reale

23 agosto 2018

 

         

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