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PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO: OBBLIGO DEPOSITO TELEMATICO DIFFERITO AL 1 GENNAIO 2017L'AVVOCATURA MERITA RISPETTO!A 56 minuti dall'entrata in vigore dell'obbligo del deposito telematico di tutti gli atti e i documenti dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato prevista per il 1 luglio 2016, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 117/216, avvenuta alle ore 23.04 del 30 giugno 2016, ha differito il citato obbligo al 1 gennaio 2017.Tale differimento ha sorpreso e non poco, soprattutto considerando che si attendeva da alcuni giorni non una nuova proroga (per l'esattezza la quarta dal 2014) ma la pubblicazione di un decreto contenente modifiche normative sia al codice del processo amministrativo sia al regolamento e alle specifiche tecniche del PAT; rimaneva infatti, tra le altre questioni, da chiarire se, ad esempio, l'obbligo del deposito telematico avrebbe riguardato anche gli atti e i documenti da depositare nei procedimenti già pendenti alla data del 1 luglio o se per tali procedimenti i depositi sarebbero proseguiti nella modalità tradizionale cartacea.Quale il motivo della proroga?Sicuramente non quello indicato dall'articolo 1 del citato decreto, nel quale viene dichiarata “la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini di prossima scadenza in materia di avvio a regime del processo amministrativo telematico al fine di garantire il regolare svolgimento del processo amministrativo”.Sicuramente non quello di una richiesta dell'Avvocatura che, ancora una volta, così come già dimostrato in occasione dell'entrata in vigore dell'obbligo dei depositi telematici nel processo civile, ha nuovamente dato prova di grande professionalità facendosi trovare pronta all'appuntamento fissato dal legislatore il quale però, all'ultimo istante, ha deciso di sottrarsi all'impegno assunto; questo è l'aspetto che più mi offende come avvocato e, quindi, come componente essenziale del processo amministrativo e avente pari dignità ed importanza dei magistrati e dei cancellieri nell'esercizio della giurisdizione.E al di la di quali siano i motivi, ciò che appare grave è che la maggior parte dei Colleghi avrà, forse, conoscenza del contenuto di tale decreto solo tra poche ore magari quando domani, 1 luglio 2016, convinti di poter depositare telematicamente un ricorso comodamente dal proprio studio in un TAR distante centinaia e centinaia di chilometri, entreranno nel sito della giustizia amministrativa apprendendo, così, del rinvio; ma se domani, 1 luglio, per il Collega fosse magari l'ultimo giorno utile per il deposito del ricorso, non potendolo effettuare telematicamente, come farebbe a far pervenire in tempo utile ad un domiciliatario il ricorso e i documenti allegati?Non dimentichiamo infatti che, fino al 31 dicembre 2016, nulla cambierà e, quindi, il solo deposito valido ai fini giuridici sarà quello cartaceo.30 giugno 2016Avv. Maurizio RealeDECRETO LEGGE 117/2016IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Art. 2 Art. 3 1 luglio 2016Avv. Maurizio Reale |
Post date: 2016-07-01 03:18:03 Post date GMT: 2016-07-01 01:18:03 Post modified date: 2016-07-01 14:36:42 Post modified date GMT: 2016-07-01 12:36:42 |
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