La scissione dell’efficacia della notifica PEC
non si applica se eseguita dopo le ore 21

Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 04/05/2016 n° 8886
L’articolo è stato realizzato per “Il Quotidiano Giuridico”, il quotidiano di informazione giuridica del gruppo Wolters Kluwer Italia e curato da Cedam, Utet Giuridica, Leggi d’Italia e Ipsoa.
Secondo la sentenza n. 8886/2016, l’art. 16-septies D.L. 179/2012 non consente l’applicabilità del principio della scissione dell’efficacia della notifica per il notificante e per il destinatario solo ove la notifica sia stata eseguita dopo le ore 21 e la stessa deve considerarsi perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.
La Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con la sentenza n. 8886/2016 pubblicata il 4 maggio 2016 afferma un principio in tema di notifiche effettuate tramite PEC ai sensi della L. 53/94, relativo all’interpretazione dell’articolo 16-septies del decreto legge n. 179/2012 (introdotto dalla legge 114/14 di conversione del DL 90/14), il quale dispone che:
Decreto Legge 179/2012
Art. 16-septies
Tempo delle notificazioni con modalità telematiche
1. La disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.
Con l’introduzione dell’articolo 16-septies è evidente come il legislatore abbia voluto uniformare il regime delle notifiche telematiche a quanto disposto dall’art. 147 c.p.c.
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Avv. Maurizio Reale
25 luglio 2016
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