COME DEPOSITARE NEL GIUDIZIO DI APPELLO IL FASCICOLO DI PARTE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

COME DEPOSITARE NEL GIUDIZIO DI APPELLO

IL FASCICOLO DI PARTE

DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

In sede di trasmissione del fascicolo d’ufficio (cartaceo e telematico) ex art. 347 comma 3 c.p.c. si ottiene l’invio, da parte dei Tribunali, e l’acquisizione, da parte delle Corti d’Appello, dei soli atti costituenti il fascicolo d’ufficio (artt. 168 e 347 c.p.c.; 36 e 73 disp. att. c.p.c.).

Non vengono dunque trasmessi i documenti delle parti, che – come è noto – sono contenuti nei fascicoli di parte (art. 74 disp. att. c.p.c.) e che è onere delle parti depositare nel successivo grado di giudizio (Cassazione Civile, S.U., n. 24898/2005 e 3033/2013).

Come depositare, quindi, il fascicolo di parte del primo grado del giudizio nel grado di appello, in caso di costituzione tradizionale o telematica posto che la cancelleria dell’ufficio giudiziario del primo grado del giudizio, provvederà a depositare, alla cancelleria del grado di appello, solo il fascicolo d’ufficio ma non anche quello di parte?

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4 gennaio 2016

Avv. Maurizio Reale

         

3 comments on “COME DEPOSITARE NEL GIUDIZIO DI APPELLO IL FASCICOLO DI PARTE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO”

  1. martino Rispondi

    Egregio Professor Reale,
    l’ho seguita l’anno scorso al corso di informatica giuridica presso l’Università Statale di Milano.

    Mercoledì p.v. dovrò appellare avanti la Corte d’Appello di Milano – Sezione Lavoro una sentenza resa dal Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro.
    Purtroppo, è voluminoso il fascicolo cartaceo che ho ritirato dalla cancelleria del Tribunale; pertanto, purtroppo, sarò costretto a depositare il fascicolo cartaceo in Corte d’Appello.
    Nel corso del primo grado di giudizio, la costituzione delle parti è avvenuta con modalità cartacee; invece, le note conclusive sono state depositate telematicamente.
    La sentenza è stata depositata telematicamente.

    Ho un dubbio riguardo l’attestazione di conformità della copia delle mie note conclusive ma, soprattutto, della copia della sentenza di primo grado da appellare, dovendo depositare entrambi in formato analogico in Corte d’Appello, evitando contestazioni di inammissibilità o improcedibilità.

    Ho estratto, con modalità telematiche, dal fascicolo informatico del Tribunale, le copie informatiche delle mie note conclusive e della sentenza (quindi equivalenti all’originale) e le ho stampate.
    Ora, in qualità di avvocato difensore dell’appellante, vorrei attestare la conformità delle copie stampate/analogiche estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico, quindi equivalenti all’originale (art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. 179/2012, aggiunto dall’art. 52 D.L. 90/2014).
    Entrambi gli atti sono previsti dalla sezione VI del D.L. 179/2012, oltre che dal c.p.c., e -se non erro- nel mio caso l’attestazione di conformità si riferisce quindi ad una copia stampata/analogica.
    Pertanto potrò apporre l’attestazione in calce o a margine della copia analogica o su foglio separato dalla copia analogica, che sia congiunto materialmente alla medesima (art. 9 undecies, comma 1, del D.L. 179/2012).

    Volendo apporre le attestazioni su fogli separati, rispettivamente, sia per la sentenza sia per le mie note conclusive, per entrambi gli atti utilizzerò il medesimo testo di seguito indicato:

    “Attestazione di conformità
    Il sottoscritto Avv. ____ attesta, ai sensi del combinato disposto degli arti. 16 bis, comma 9 bis, e 16 undecies, comma 1, del D.L. 179/2012, che la presente copia analogica è conforme alla copia informatica dalla quale è stata estratta, presente nel fascicolo informatico n. ___ del Tribunale di Lodi.
    Milano, lì ____
    Avv. _____”

    Firmerò di pugno entrambe le attestazioni e le allegherò a ciascuna copia analogica dei relativi due atti.

    Con la predetta procedura, vorrei escludere che controparte o la Corte possano fondatamente contestarmi la conformità, pretendendo magari che la sentenza cartacea debba essere autenticata dal Cancelliere del Tribunale di Lodi.

    Chiedo cortesemente un Suo suggerimento in merito.
    RingraziandoLa vivamente per il prezioso supporto, Le invio i miei cordiali saluti

  2. Francesca Bianca Carnevale Rispondi

    Buonasera,
    mi è sorto un dubbio circa la validità del deposito di controparte, ricorrente in appello, relativamente alle modalità di produzione del fascicolo di primo grado; lo stesso ha scansionato tutto il fascicolo, indistintamente, senza separare i singoli atti depositati, in primo grado, in tempi, ovviamente, diversi, senza predisporre un indice, e soprattutto senza un’attestazione di conformità.
    Il fascicolo di parte, inoltre, era, nella sua interezza, scaricabile da polisweb.
    Quali sono le conseguenze in cui potrebbe incorrere?
    La ringrazio anticipatamente per la consueta disponibilità.
    Avv F.B. Carnevale

    • Maurizio Reale Rispondi

      Cara Francesca,
      oltre ad aver fatto una inutile fatica stampando e poi scansionando il atti, provvedimenti e documenti del fascicolo di primo grado, il/la Collega avrebbe dovuto, quanto meno, attestare la conformità degli atti e provvedimenti.
      Ritengo però, altresì considerando che gli atti (di parte) ed i provvedimenti sono contenuti anche nel fascicolo d’ufficio di primo grado che viene trasmesso in appello dalla cancelleria, che tale modo di procedere non comporti, in sostanza, conseguenza alcuna.
      Cari saluti.

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