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COME DEPOSITARE NEL GIUDIZIO DI APPELLO IL FASCICOLO DI PARTE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO



COME DEPOSITARE NEL GIUDIZIO DI APPELLO

IL FASCICOLO DI PARTE

DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

In sede di trasmissione del fascicolo d'ufficio (cartaceo e telematico) ex art. 347 comma 3 c.p.c. si ottiene l'invio, da parte dei Tribunali, e l'acquisizione, da parte delle Corti d'Appello, dei soli atti costituenti il fascicolo d'ufficio (artt. 168 e 347 c.p.c.; 36 e 73 disp. att. c.p.c.).

Non vengono dunque trasmessi i documenti delle parti, che – come è noto – sono contenuti nei fascicoli di parte (art. 74 disp. att. c.p.c.) e che è onere delle parti depositare nel successivo grado di giudizio (Cassazione Civile, S.U., n. 24898/2005 e 3033/2013).

Come depositare, quindi, il fascicolo di parte del primo grado del giudizio nel grado di appello, in caso di costituzione tradizionale o telematica posto che la cancelleria dell'ufficio giudiziario del primo grado del giudizio, provvederà a depositare, alla cancelleria del grado di appello, solo il fascicolo d'ufficio ma non anche quello di parte?

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4 gennaio 2016

Avv. Maurizio Reale

 

 


Post date: 2016-01-04 08:26:06
Post date GMT: 2016-01-04 07:26:06
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