COME DEPOSITARE NEL GIUDIZIO DI APPELLO
IL FASCICOLO DI PARTE
DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
In sede di trasmissione del fascicolo d’ufficio (cartaceo e telematico) ex art. 347 comma 3 c.p.c. si ottiene l’invio, da parte dei Tribunali, e l’acquisizione, da parte delle Corti d’Appello, dei soli atti costituenti il fascicolo d’ufficio (artt. 168 e 347 c.p.c.; 36 e 73 disp. att. c.p.c.).
Non vengono dunque trasmessi i documenti delle parti, che – come è noto – sono contenuti nei fascicoli di parte (art. 74 disp. att. c.p.c.) e che è onere delle parti depositare nel successivo grado di giudizio (Cassazione Civile, S.U., n. 24898/2005 e 3033/2013).
Come depositare, quindi, il fascicolo di parte del primo grado del giudizio nel grado di appello, in caso di costituzione tradizionale o telematica posto che la cancelleria dell’ufficio giudiziario del primo grado del giudizio, provvederà a depositare, alla cancelleria del grado di appello, solo il fascicolo d’ufficio ma non anche quello di parte?
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4 gennaio 2016
Avv. Maurizio Reale
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