Va rigettata l’istanza con la quale si lamenta la mancata ricezione della comunicazione telematica se la mancata consegna è imputabile al difensore

Va rigettata l’istanza con la quale si lamenta

la mancata ricezione della comunicazione telematica se

la mancata consegna è imputabile al difensore

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L’articolo è stato realizzato per Il Quotidiano Giuridico, il quotidiano di informazione giuridica del gruppo Wolters Kluwer Italia e curato da Cedam, Utet Giuridica, Leggi d’Italia e Ipsoa.

Secondo l’ordinanza del 20 aprile 2016 del Tribunale di Milano, deve essere rigettata l’istanza con la quale si lamenta la mancata ricezione della comunicazione telematica ove la mancata consegna sia imputabile al difensore. L’avvocato non può più esercitare la professione forense ignorando alcune fondamentali norme quali quelle dedicate dal legislatore alla firma digitale o alla posta elettronica certificata in quanto queste costituiscono sicuramente la base dalla quale partire per poter affrontare in tutta tranquillità il processo telematico.

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Avv. Maurizio Reale

25 agosto 2016

         

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