(Tribunale, Milano, sez. IX civile, sentenza 03/02/2016 n° 1432)
(l’articolo è stato realizzato per “Altalex”, quotidiano di informazione giuridica).
Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 3 febbraio 2016, nel premettere che “in materia di processo civile telematico, in virtù delle regole previste dalla normativa tecnica, l’atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all’ufficio giudiziario, deve essere in formato PDF” e che “conseguentemente, non è ammessa la scansione di immagini” in quanto “l’atto non può essere costituito dalla scansione di un atto originariamente cartaceo dovendo consistere necessariamente in un atto nativo digitale, ossia un documento .pdf testuale e non un documento .pdf immagine”, ritiene che, non essendoci ad oggi, tanto nella normativa primaria di riferimento quanto in quella secondaria, la previsione di sanzione nel caso di inosservanza delle regole tecniche e specifiche tecniche del PCT (decreto ministeriale n. 44 del febbraio 2011 e specifiche tecniche del 16 aprile 2014), “l’inosservanza della normativa tecnica costituisce una mera irregolarità … sanabile per effetto della successiva regolarizzazione o in ogni caso per effetto del raggiungimento dello scopo” e ciò anche “in applicazione del principio consolidato affermato in più occasioni dalla Suprema Corte in relazione a fattispecie diverse, ma accumunate dalla mancanza del rispetto di forme processuali non espressamente sanzionate”.
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