Notifiche PEC:
come salvare da webmail sul proprio computer
le ricevute di accettazione e consegna in formato .eml
Nel caso di notifica telematica, la prova dell’avvenuta notifica, mediante deposito telematico negli atti di causa, è costituita dal deposito telematico della copia dell’atto notificato, della ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, così come dettato dal combinato disposto degli art. 3 bis comma 3 della L. 53/94 e dell’art. 19 bis comma 5 delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014:
Provvedimento 16 aprile 2014 – Specifiche tecniche previste dall’art. 34, comma 2 del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Art. 19 bis Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati
[omissis]
5) La trasmissione in via telematica all’ufficio giudiziario delle ricevute previste dall’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell’atto notificato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l’atto notificato all’interno della busta telematica di cui all’art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’articolo 12, comma 1, lettera e.
A tal fine, è necessario salvare sul proprio computer la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna e poi allegare i file salvati, tramite il redattore atti utilizzato per effettuare i depositi telematici.
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