PUBBLICATE LE MODIFICHE ALLE SPECIFICHE TECNICHE DEL PCT. NUOVE MODALITA’ PER ATTESTARE LA CONFORMITA’ DELLA COPIA INFORMATICA IN UN DOCUMENTO INFORMATICO SEPARATO

PUBBLICATE LE MODIFICHE ALLE SPECIFICHE TECNICHE DEL PCT. NUOVE MODALITA’ PER ATTESTARE LA CONFORMITA’ DELLA COPIA INFORMATICA IN UN DOCUMENTO INFORMATICO SEPARATO
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In data odierna (07 gennaio 2016) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2016, il decreto 28 dicembre 2015 contenente le modifiche alle specifiche tecniche del PCT apportate dal responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia così come richieste dal comma 3 dell’art. 16 undecies del DL 179/12 introdotto con la legge di conversione del decreto legge n. 83/15.

Le modifiche apportate acquisteranno efficacia, ex art. 2 decreto 28 dicembre 2015, dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel portale dei servizi telematici del ministero della giustizia e quindi dal giorno 9 GENNAIO 2016. 

L’art. 19 ter aggiunto, dalle citate modifiche, alle specifiche tecniche del PCT del 16 aprile 2014, stabilisce ed indica le modalità con le quali i Colleghi dovranno attestare la conformità di una copia informatica (es. documento informatico ottenuto dalla scansione di un documento cartaceo) apposta su un documento informatico separato:

Art. 19-ter

Modalità dell’attestazione di conformità

apposta su un documento informatico separato

1. Quando si deve procedere ad attestare la conformita’ di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell’art. 16-undecies deldecreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l’attestazione e’ inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformita’ nonche’ il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l’attestazione e’ sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all’art. 12, comma 2.

2. Se la copia informatica e’ destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall’art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente l’attestazione e’ inserito come allegato nella “busta telematica” di cui all’art. 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l’attestazione, nonche’ del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’art. 12, comma 1, lettera e.

3. Se la copia informatica e’ destinata ad essere notificata ai sensi dell’art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione.

4. Nelle ipotesi diverse dai commi 2 e 3, se la copia informatica e’ destinata ad essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, l’attestazione di cui al primo comma e’ inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata.

5. In ogni altra ipotesi, l’attestazione di conformita’ e’ inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l’impronta del documento informatico di cui si sta attestando la conformita’ e il riferimento temporale di cui all’art. 4 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014. Il documento informatico contenente l’attestazione e’ sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata. L’impronta del documento puo’ essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l’attestazione di conformita’ e’ inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l’immodificabilita’ del suo contenuto.

6. L’attestazione di conformita’ di cui ai commi precedenti puo’ anche riferirsi a piu’ documenti informatici.».

 

Dalla lettura dell’articolo 19 ter si comprende che per i destinatari della norma si applichino le disposizioni dettate dal DPCM del 13 novembre 2014 solo nell’ipotesi, residuale, dettata dal comma 5 e come, conseguentemente, sia nei depositi telematici, sia nelle notifiche in proprio tramite PEC ex L. 53/94, sia nelle comunicazioni effettuate tramite PEC, l’attestazione di conformità di una copia informatica apposta su un documento informatico separato non debba più contenere hash e riferimento temporale, essendo adesso sufficiente che l’attestazione contenga:

1) una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità 

2) il relativo nome del file

3) la sottoscrizione digitale dopo averla trasformata in PDF TESTO (senza scansione).

Se la copia informatica è destinata al deposito (telematico) il documento informatico contenente l’attestazione di conformità (FIG.01) dovrà essere inserito come allegato nella “busta telematica” (art. 19 ter comma 2), se invece è destinata alla notifica in proprio tramite PEC, gli elementi più sopra indicati ai numeri 1), 2) e 3) dovranno essere inseriti nella relata di notifica (FIG.02), cosi come disposto dal comma 3 dell’art. 19 ter.

Il comma 6 dell’art. 19 ter, precisa poi che l’attestazione di conformità può anche riferirsi a più documenti informatici.

     FIG.01

DEPOSITI TELEMATICI OK CON LOGO

      FIG.02

NOTIFICHE PEC OK CON LOGO

 

1) PROCEDIMENTO DA SEGUIRE PER ATTESTARE LA CONFORMITA’ DI UNA COPIA INFORMATICA CON UN DOCUMENTO INFORMATICO SEPARATO PER IL DEPOSITO TELEMATICO: 

– con “word”, o altro software di videoscrittura, predisporre l’attestazione di conformità:

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Il sottoscritto Avv. _____________ attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies comma 3 del DL 179/12, che la copia informatica allegata [NOME FILE] [es. ricorso per decreto ingiuntivo richiesto provvisoriamente esecutivo a favore di __________ e contro _________ e pedissequo decreto ingiuntivo N. _____ emesso dal Tribunale di ___________ in data ________] è conforme alla copia conforme analogica dal quale è estratta.

Luogo, data ___________________

Avv. ______________________

– ad attestazione ultimata, salvare da “word” l’attestazione in formato PDF TESTO

– sottoscrivere digitalmente il file PDF dell’attestazione

– inserire il file PDF dell’attestazione di conformità e il file PDF della copia informatica nella busta telematica

 

2) PROCEDIMENTO DA SEGUIRE PER ATTESTARE LA CONFORMITA’ DI UNA COPIA INFORMATICA NELLA RELATA DI NOTIFICA PER LA NOTIFICA TRAMITE PEC L. 53/94:

 – con “word”, o altro software di videoscrittura, predisporre la relata di notifica nella quale, oltre naturalmente agli elementi richiesti dall’art. 3 bis L. 53/94, inserirete anche l’attestazione di conformità della copia informatica da allegare:

Il sottoscritto Avv. _____________ attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 bis comma 2 e 16 undecies comma 3 del DL 179/12, che la copia informatica [NOME FILE] [es. ricorso per decreto ingiuntivo richiesto provvisoriamente esecutivo a favore di _________ e contro ________ e pedissequo decreto ingiuntivo N. ____ emesso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di __________ in data] è conforme alla copia conforme analogica dal quale è estratta. 

– a relata di notificata ultimata, salvarla da “word” in formato PDF TESTO

– sottoscrivere digitalmente il file PDF della relata di notifica

– allegare alla PEC la copia informatica e la relata di notifica

7 gennaio 2016

Avv. Maurizio Reale

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6 comments on “PUBBLICATE LE MODIFICHE ALLE SPECIFICHE TECNICHE DEL PCT. NUOVE MODALITA’ PER ATTESTARE LA CONFORMITA’ DELLA COPIA INFORMATICA IN UN DOCUMENTO INFORMATICO SEPARATO”

  1. Avv.Virginia Colli Rispondi

    Gentile Collega,
    ho apprezzato moltissimo i Suoi chiarimenti sulla nuova disciplina inerente l’autenticazione degli atti.
    Desidererei però avere un ulteriore chiarimento….nel caso in cui debba procedere ad attestare l’autenticità di documenti informatici sottoscritti digitalmente ed estratti da fascicoli telematici, destinati ad essere notificati a mezzo Ufficiale Giudiziario, il file inerente l’attestazione deve essere sottoscritto con firma digitale ovvero, come precedentemente regolato, mediante sottoscrizione autografa e successiva scansione dell’atto?
    Grazie. Cordiali saluti.
    Avv.Virginia Colli

  2. Alessandra Ciccarelli Rispondi

    Carissimo Maurizio,
    mi unisco ai quanti ti ringraziano per il lavoro che esplichi puntualmente nell’affrontare tali temi innovativi

    • Maurizio Reale Rispondi

      Carissima Alessandra,
      è un piacere essere d’aiuto.
      Grazie per quanto hai scritto.
      Un caro saluto.

  3. Enrico Foresti Rispondi

    Gentile Collega
    mi conferma che ad oggi (novembre 2016) l’impronta hash non è più necessaria nemmeno per la notifica via PEC di una copia scansionata di un provvedimento giurisdizionale (nella specie, decreto ingiuntivo del Giudice di Pace), essendo in tal caso sufficiente la sola attestazione di conformità contenuta nella relata? La ringrazio.

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