Comunicazioni Telematiche di Cancelleria: chiarimenti (indiretti) del Ministero.
Il Ministero della Giustizia chiarisce (indirettamente) le conseguenze della mancata consegna della PEC contenente la comunicazione della cancelleria.
La mancata consegna della PEC, relativa ad una comunicazione telematica di cancelleria, comporta il deposito cartaceo della stessa in Cancelleria senza ulteriore avviso per l’avvocato.
Indipendentemente dal fatto che il valore legale nell’Ufficio Giudiziario sia stato riconosciuto a seguito di decreto ex art. 51 comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni) o di decreto ex art. 136 c.p.c.: la conseguenza, in caso di mancata consegna della PEC relativa ad una comunicazione telematica di cancelleria, comporta sempre il deposito cartaceo della stessa in Cancelleria senza ulteriore avviso per l’avvocato.
Personalmente ho sempre sostenuto tale principio in quanto lo stesso è facilmente desumibile dalla lettura dell’ultimo comma dell’art. 136 c.p.c., così come modificato dalla L. 183/2011, dal quale si evince che, in caso non sia possibile effettuare la comunicazione tramite PEC, la stessa potrebbe essere inoltrata a mezzo fax o UNEP solo in mancanza di una legge che disponga diversamente.
Nel nostro ordinamento tale legge, ostativa all’inoltro della comunicazione di cancelleria a mezzo fax o UNEP, c’è ed è quella dell’art. 51 comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni) il quale prevede che, qualora l’avvocato non abbia attivato o comunicato il proprio indirizzo elettronico (leggasi PEC) le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario.
Tale conseguenza inoltre è stabilita anche nel caso in cui si verifichi la mancata consegna della PEC prevedendo ciò l’art. 16 del DM 22.02.2011 n. 44.
Conferma (indirettamente) tale principio lo stesso Ministero della Giustizia il quale nel suo Portale dei Servizi Telematici (online dal 18 maggio 2012 e raggiungibile al seguente indirizzo ( http://pst.giustizia.it/PST/ ) nella pagina dedicata alle Comunicazioni Telematiche di Cancelleria (http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_0.wp?previousPage=pst_1_7&contentId=SPR392 ) senza fare alcuna distinzione relativamente al tipo di decreto (ex art. 51 L. 25.06. 08 n. 112 o ex art. 136 c.p.c.) con il quale, in un determinato Ufficio Giudiziario, è stato riconosciuto il valore legale alle comunicazioni telematiche di cancelleria, informa che “nel caso in cui l’invio abbia esito mancata consegna si applica quanto disposto dal DM 44/2011 art 16” (che richiama l’art. 51) e quindi il deposito cartaceo in cancelleria della comunicazione senza ulteriore avviso per l’avvocato e quindi in caso di mancata consegna della PEC la relativa comunicazione verrebbe depositata in cancelleria e non anche ritrasmessa a mezzo fax o ufficiale giudiziario.
Sul punto, così come annunciato nel mio precedente articolo, inviavo il 2 maggio c.a. richiesta di chiarimenti sia al Direttore di DGSIA sia al Ministro della Giustizia e … naturalmente, ad oggi non ho ricevuto risposta alcuna anche se, quanto riportato Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia, conferma (indirettamente) i motivi delle mie doglianze.
Da ultimo descrivo, senza commentare, la situazione caotica ad oggi esistente in diversi Uffici Giudiziari ove, la mancata consegna delle comunicazioni telematiche di Cancelleria, produce effetti diversi:
TRIBUNALE DI BARI (leggi il documento):
”a decorrere dal 31 Gennaio 2012 “le comunicazioni inviate tramite posta elettronica certificata avranno pieno valore legale”. Cio’ comporta che, dal 31/01/2012, gli uffici giudiziari della Corte di Appello di Bari, in applicazione dell’art.136 c.p.c. come modificato dalla legge 183/2011, provvederanno a comunicare i biglietti di cancelleria tramite PEC, ovvero mediante deposito in Cancelleria”.
CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI (leggi il documento):
“Si informa che è stato emesso il decreto dirigenziale che ha attivato la trasmissione delle comunicazioni telematiche ex art. 136 c.p.c. attraverso la PEC … La PEC diverrà il sistema ordinario di invio dei biglietti di cancelleria per questo ufficio.
Per gli avvocati che non dispongono di PEC, ovvero la cui PEC non è stata comunicata a DGSIA sono aperti i seguenti sportelli per il ritiro della copia cartacea del biglietto di cancelleria…”.
CORTE D’APPELLO DI TORINO (leggi il documento):
“Si dà notizia del decreto della DGSIA del Ministero della Giustizia che attribuisce valore legale alle comunicazioni telematiche della Corte di Appello di Torino a partire dal 31/1/2012.
Si precisa che, diversamente da quanto accade per le comunicazioni telematiche già in vigore presso il Tribunale di Torino, gli avvocati che non abbiano comunicato all’Ordine il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata saranno in ogni caso raggiunti dalle comunicazioni di cancelleria via telefax o Ufficiale Giudiziario (ciò ai sensi dell’art. 136, comma 3, c.p.c. – aggiunto dalla L. 183/2011)”.
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO (leggi il documento pagg. 10 e 11):
Se l’avvocato ha la PEC e la stessa è inserita a REGINDE, in caso di avviso di mancata consegna della comunicazione di Cancelleria inoltrata a mezzo PEC la detta comunicazione viene depositata in formato cartaceo in Cancelleria senza ulteriore avviso per l’avvocato ai sensi dell’art. 16 del DM 44/2011
Se l’avvocato risulta sfornito di PEC la comunicazione di cancelleria viene inviata a mezzo fax o UNEP.
CORTE D’APPELLO DI LECCE (leggi il documento):
Se la comunicazione telematica di cancelleria a mezzo PEC non va a buon fine o se l’avvocato non dispone di PEC viene effettuato il deposito cartaceo della stessa in Cancelleria senza ulteriore avviso per l’avvocato.
TRIBUNALE DI TERAMO:
Qui mancano documenti ufficiali comunicati dal Tribunale per cui vi chiedo di fidarvi della mia conoscenza personale.
Se la comunicazione telematica di cancelleria a mezzo PEC non va a buon fine o se l’avvocato non dispone di PEC viene effettuata la notifica a mezzo fax o UNEP.
Riflessione: ma la legge (e la sua conseguenza in caso di inosservanza) non dovrebbe essere uguale per tutti?
Teramo 19 maggio 2012
Avv. Maurizio Reale