Commento alla Sentenza della Cassazione a SS.UU. n. 10143 del 20.06.2012
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 20 giugno 2012, n. 10143, fornendo un’interpretazione dell’art. 82 del R.D. 37/1934, alla luce delle recenti modifiche degli artt. 366 e 125 c.p.c, apportate dall’art. 25 della L. 12 novembre 2011, n. 183 che hanno trovato applicazione dal 1° febbraio 2012, ha stabilito che l’obbligo di indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) esonera l’avvocato dall’elezione di domicilio quando si trova a dover patrocinare una causa fuori dalla circoscrizione del Tribunale cui è assegnato, precisando altresì che il difensore verrà domiciliato ex lege nella cancelleria dell’Ufficio Giudiziario davanti alla quale il giudizio è pendente solo se non abbia osservato l’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c. e quindi non abbia indicato nell’atto l’indirizzo PEC comunicato al proprio Ordine di appartenenza.
L’interpretazione della Suprema Corte è a mio avviso ovvia ma, nello stesso tempo, carente per non aver considerato, specificato e preso in esame la circostanza che, negli Uffici Giudiziari in cui sono a valore legale le comunicazioni telematiche di cancelleria, la cancelleria ai fini delle comunicazioni dovrà tener conto non dell’indirizzo PEC inserito nell’atto dall’avvocato ma da quello esistente nel REGINDE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) (cfr. art. 7 DM n. 44/2011).
L’art. 16 del DM n. 44/2011 (comunicazioni per via telematica) infatti dispone che la comunicazione per via telematica dall’ufficio giudiziario ad un soggetto abilitato esterno (ad esempio: avvocato) o all’utente privato avviene mediante invio di un messaggio dall’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario mittente all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, indicato nel registro generale degli indirizzi elettronici, ovvero per la persona fisica consultabile ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 e per l’impresa indicato nel registro delle imprese, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
Conferma tale impostazione l’art. 17 delle specifiche tecniche del 18 luglio 2011 così come previste dall’art. 34 del DM n. 44/2011 il quale dispone che il gestore dei servizi telematici provvede ad inviare le comunicazioni per via telematica, provenienti dall’ufficio giudiziario, alla casella di posta elettronica certificata del soggetto abilitato esterno destinatario, recuperando il relativo indirizzo sul REGINDE.
Riepilogando:
la Cancelleria dell’Ufficio Giudiziario nella quale operino a valore legale le comunicazioni telematiche di cancelleria dovrà effettuare la comunicazione alle parti mediante PEC da inviarsi all’indirizzo PEC del destinatario risultante sul REGINDE e non a quello indicato dall’avvocato nell’atto.
Da ultimo ricordo che ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 n. 4 del DM 44/2011 si procederà mediante deposito in Cancelleria dell’atto senza ulteriore comunicazione all’avvocato, ai sensi dell’articolo 51, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, nel caso in cui venga generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata.
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