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Comunicazioni Telematiche di Cancelleria: chiarimenti (indiretti) del Ministero.Comunicazioni Telematiche di Cancelleria: chiarimenti (indiretti) del Ministero.Il Ministero della Giustizia chiarisce (indirettamente) le conseguenze della mancata consegna della PEC contenente la comunicazione della cancelleria.La mancata consegna della PEC, relativa ad una comunicazione telematica di cancelleria, comporta il deposito cartaceo della stessa in Cancelleria senza ulteriore avviso per l'avvocato.Indipendentemente dal fatto che il valore legale nell'Ufficio Giudiziario sia stato riconosciuto a seguito di decreto ex art. 51 comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni) o di decreto ex art. 136 c.p.c.: la conseguenza, in caso di mancata consegna della PEC relativa ad una comunicazione telematica di cancelleria, comporta sempre il deposito cartaceo della stessa in Cancelleria senza ulteriore avviso per l'avvocato.Personalmente ho sempre sostenuto tale principio in quanto lo stesso è facilmente desumibile dalla lettura dell'ultimo comma dell'art. 136 c.p.c., così come modificato dalla L. 183/2011, dal quale si evince che, in caso non sia possibile effettuare la comunicazione tramite PEC, la stessa potrebbe essere inoltrata a mezzo fax o UNEP solo in mancanza di una legge che disponga diversamente.Nel nostro ordinamento tale legge, ostativa all'inoltro della comunicazione di cancelleria a mezzo fax o UNEP, c'è ed è quella dell'art. 51 comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni) il quale prevede che, qualora l'avvocato non abbia attivato o comunicato il proprio indirizzo elettronico (leggasi PEC) le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario.Tale conseguenza inoltre è stabilita anche nel caso in cui si verifichi la mancata consegna della PEC prevedendo ciò l'art. 16 del DM 22.02.2011 n. 44.Conferma (indirettamente) tale principio lo stesso Ministero della Giustizia il quale nel suo Portale dei Servizi Telematici (online dal 18 maggio 2012 e raggiungibile al seguente indirizzo ( http://pst.giustizia.it/PST/ ) nella pagina dedicata alle Comunicazioni Telematiche di Cancelleria (http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_0.wp?previousPage=pst_1_7&contentId=SPR392 ) senza fare alcuna distinzione relativamente al tipo di decreto (ex art. 51 L. 25.06. 08 n. 112 o ex art. 136 c.p.c.) con il quale, in un determinato Ufficio Giudiziario, è stato riconosciuto il valore legale alle comunicazioni telematiche di cancelleria, informa che “nel caso in cui l'invio abbia esito mancata consegna si applica quanto disposto dal DM 44/2011 art 16” (che richiama l'art. 51) e quindi il deposito cartaceo in cancelleria della comunicazione senza ulteriore avviso per l'avvocato e quindi in caso di mancata consegna della PEC la relativa comunicazione verrebbe depositata in cancelleria e non anche ritrasmessa a mezzo fax o ufficiale giudiziario.Sul punto, così come annunciato nel mio precedente articolo, inviavo il 2 maggio c.a. richiesta di chiarimenti sia al Direttore di DGSIA sia al Ministro della Giustizia e … naturalmente, ad oggi non ho ricevuto risposta alcuna anche se, quanto riportato Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia, conferma (indirettamente) i motivi delle mie doglianze.Da ultimo descrivo, senza commentare, la situazione caotica ad oggi esistente in diversi Uffici Giudiziari ove, la mancata consegna delle comunicazioni telematiche di Cancelleria, produce effetti diversi:TRIBUNALE DI BARI (leggi il documento): |
Post date: 2012-05-19 15:41:13 Post date GMT: 2012-05-19 13:41:13 Post modified date: 2015-10-15 19:54:21 Post modified date GMT: 2015-10-15 17:54:21 |
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