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	<title>Il Processo Telematico - La Privacy - La Sicurezza Informatica</title>
	<link>https://maurizioreale.it</link>
	<description>a cura dell&#039;Avv. Maurizio Reale (cultore della materia &#34;Informatica Giuridica&#34; presso l&#039;Università Statale di Milano)</description>
	<pubDate>Sat Jul 25 0:12:15 2026 / +0000  GMT</pubDate>
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			<title>Comunicazioni Telematiche di Cancelleria: chiarimenti (indiretti) del Ministero.</title>
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			<content-encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">Comunicazioni Telematiche di Cancelleria: chiarimenti (indiretti) del Ministero.</span></h2>
<h3 style="text-align: justify;">Il Ministero della Giustizia chiarisce (indirettamente) le conseguenze della mancata consegna della PEC contenente la comunicazione della cancelleria.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">La mancata consegna della PEC, relativa ad una comunicazione telematica di cancelleria, comporta il deposito cartaceo della stessa in Cancelleria senza ulteriore avviso per l'avvocato.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Indipendentemente dal fatto che il valore legale nell'Ufficio Giudiziario sia stato riconosciuto a seguito di decreto ex art. 51 comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni)  o di decreto ex art. 136 c.p.c.: la conseguenza, in caso di mancata consegna della PEC relativa ad una comunicazione telematica di cancelleria, comporta sempre il deposito cartaceo della stessa in Cancelleria senza ulteriore avviso per l'avvocato.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Personalmente ho sempre sostenuto tale principio in quanto lo stesso è facilmente desumibile dalla lettura dell'ultimo comma dell'art. 136 c.p.c., così come modificato dalla L. 183/2011, dal quale si evince che, in caso non sia possibile effettuare la comunicazione tramite PEC, la stessa potrebbe essere inoltrata a mezzo fax o UNEP solo in mancanza di una legge che disponga diversamente.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Nel nostro ordinamento tale legge, ostativa all'inoltro della comunicazione di cancelleria a mezzo fax o UNEP, c'è ed è quella dell'art. 51 comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni) il quale prevede che, qualora l'avvocato non abbia attivato o comunicato il proprio indirizzo elettronico (leggasi PEC) <strong>le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario.</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Tale conseguenza inoltre è stabilita anche nel caso in cui si verifichi la mancata consegna della PEC prevedendo ciò l'art. 16 del DM 22.02.2011 n. 44.</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Conferma (indirettamente) tale principio lo stesso Ministero della Giustizia il quale nel suo Portale dei Servizi Telematici (online dal 18 maggio 2012 e raggiungibile al seguente indirizzo ( <a href="http://pst.giustizia.it/PST/">http://pst.giustizia.it/PST/</a> ) nella pagina dedicata alle Comunicazioni Telematiche di Cancelleria (<a href="http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_0.wp?previousPage=pst_1_7&amp;contentId=SPR392">http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_0.wp?previousPage=pst_1_7&amp;contentId=SPR392</a> ) senza fare alcuna distinzione relativamente al tipo di decreto (ex art. </strong><strong>51 </strong>L. 25.06. 08 n. 112 <strong>  o ex art. 136 c.p.c.)  con il quale, in un determinato Ufficio Giudiziario, è stato riconosciuto il valore legale alle comunicazioni telematiche di cancelleria, informa che “</strong>nel caso in cui l'invio abbia esito mancata consegna si applica quanto disposto dal DM 44/2011 art 16” (che richiama l'art. 51) e quindi il deposito cartaceo in cancelleria della comunicazione senza ulteriore avviso per l'avvocato e quindi in caso di mancata consegna della PEC la relativa comunicazione verrebbe depositata in cancelleria e non anche ritrasmessa a mezzo fax o ufficiale giudiziario.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Sul punto, così come annunciato nel mio <a href="http://maurizioreale.it/?p=393" target="_blank">precedente articolo</a>, inviavo il 2 maggio c.a. <a href="http://maurizioreale.it/wp-content/uploads/2012/05/Richiesta-chiarimenti-Direttore-DGSIA.pdf" target="_blank">richiesta di chiarimenti sia al Direttore di DGSIA sia al Ministro della Giustizia</a> e … naturalmente, ad oggi non ho ricevuto risposta alcuna anche se, quanto riportato <strong>Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia, conferma (indirettamente) i motivi delle mie doglianze.</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Da ultimo descrivo, senza commentare, la situazione caotica ad oggi esistente in diversi Uffici Giudiziari ove, la mancata consegna delle comunicazioni telematiche di Cancelleria, produce effetti diversi:</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>TRIBUNALE DI BARI</strong><strong> (<a href="http://www.ordineavvocati.bari.it/fckeditor/userfiles/file/PEC.pdf">leggi il documento</a>):</strong>
”a decorrere dal  31 Gennaio 2012  "le comunicazioni inviate tramite posta elettronica certificata avranno pieno valore legale".  Cio' comporta che, dal 31/01/2012, gli uffici giudiziari della Corte di Appello di Bari, in applicazione dell'art.136 c.p.c. come modificato dalla legge 183/2011, provvederanno a comunicare i biglietti di cancelleria tramite PEC<strong>, ovvero mediante deposito in Cancelleria”.</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI (</strong><a href="http://www.ordineavvocaticagliari.it/docs/news_01_03_2012_85067.pdf">leggi il documento</a><strong>):</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">“Si informa che è stato emesso il decreto dirigenziale che ha attivato la trasmissione delle comunicazioni telematiche ex art. 136 c.p.c. attraverso la PEC … La PEC diverrà il sistema ordinario di invio dei biglietti di cancelleria per questo ufficio.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Per gli avvocati che non dispongono di PEC, ovvero la cui PEC non è stata comunicata a DGSIA sono aperti i seguenti sportelli per il <strong>ritiro della copia cartacea del biglietto di cancelleria…”.</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>CORTE D'APPELLO DI TORINO (</strong><a href="http://www.ordineavvocatitorino.it/node/37751">leggi il documento</a><strong>):</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">“Si dà notizia del decreto della DGSIA del Ministero della Giustizia che attribuisce valore legale alle comunicazioni telematiche della Corte di Appello di Torino a partire dal 31/1/2012.
Si precisa che, <strong><u>diversamente da quanto accade per le comunicazioni telematiche già in vigore presso il Tribunale di Torino</u></strong>, <strong>gli avvocati</strong> che non abbiano comunicato all'Ordine il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata <strong>saranno in ogni caso raggiunti dalle comunicazioni di cancelleria via telefax o Ufficiale Giudiziario</strong> (ciò ai sensi dell'art. 136, comma 3, c.p.c. - aggiunto dalla L. 183/2011)”.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>TRIBUNALE DI CAMPOBASSO</strong> (<a href="http://www.ordineavvocaticampobasso.it/upl/files/17.04.2012_-_nuove_disposizioni_su_pct_e_com.telematiche.pdf">leggi il documento pagg. 10 e 11</a>):</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Se l'avvocato ha la PEC e la stessa è inserita a REGINDE, in caso di avviso di mancata consegna della comunicazione di Cancelleria inoltrata a mezzo PEC la detta comunicazione viene depositata in formato cartaceo in Cancelleria senza ulteriore avviso per l'avvocato ai sensi dell'art. 16 del DM 44/2011</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Se l'avvocato risulta sfornito di PEC la comunicazione di cancelleria viene inviata a mezzo fax o UNEP.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>CORTE D'APPELLO DI LECCE</strong> (<a href="http://www.ordineavvocatibrindisi.it/public/immagini/paginealle/files/nota_prot_977_del_presidente_corte_appello.pdf">leggi il documento</a>):</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Se la comunicazione telematica di cancelleria a mezzo PEC non va a buon fine o se l'avvocato non dispone di PEC viene effettuato il deposito cartaceo della stessa in Cancelleria senza ulteriore avviso per l'avvocato.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>TRIBUNALE DI TERAMO:</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Qui mancano documenti ufficiali comunicati dal Tribunale per cui vi chiedo di fidarvi della mia conoscenza personale.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Se la comunicazione telematica di cancelleria a mezzo PEC non va a buon fine o se l'avvocato non dispone di PEC viene effettuata la notifica a mezzo fax o UNEP.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Riflessione: ma la legge (e la sua conseguenza in caso di inosservanza) non dovrebbe essere uguale per tutti?</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Teramo 19 maggio 2012</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Avv. Maurizio Reale</h3>
&nbsp;]]></content-encoded>
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