A tutto c’è un limite e questa volta ritengo sia stato superato.
Chi mi conosce e segue il mio blog ed i miei account sui social, è consapevole della mia attività (ultradecennale) volta a informare le Colleghe e i Colleghi sulle non sempre chiare norme, regole e specifiche tecniche poste alla base dei processi telematici; conosce altresì anche la mia pazienza ma … come scritto in apertura di articolo, a tutto c’è un limite!
Negli ultimi giorni ho notato sui social (Facebook, LinkedIn ecc. ecc.) un continuo “fiorire” di articoli inerenti alle nuove specifiche tecniche del PCT e del PPT di prossima entrata in vigore (30 settembre 2024), articoli dai titoli ad effetto che hanno come unico scopo quello di catturare l’attenzione del lettore, a qualunque costo, anche a costo di rappresentare cose diverse dalla realtà!
E allora, lo dico subito, assumendomi, come sempre ho fatto, le mie responsabilità:
le nuove specifiche tecniche non vanno a modificare nulla, ma proprio nulla, di quanto già oggi in vigore a riguardo di notifiche PEC e attestazioni di conformità!
Nulla, chiaro?
È veramente singolare come, a seconda delle novità, “vengano fuori”, come funghi, “esperti” o addirittura “specialisti” capaci di scrivere cose non solo lontane dalla realtà ma anche difficili da pensare; altro che fantasia!
Sono gli stessi “esperti” e “specialisti” che, ignorando o mal conoscendo le norme, sanno tutto e sono pronti a dispensare consigli e suggerimenti su privacy, conservazione a norma dei documenti informatici, modalità con le quali effettuare la “cristallizzazione” della fonte di prova digitale, ecc. ecc.
Volete qualche esempio raccolto dai social?
Vi accontento:
“ho studiato giurisprudenza per fare il giurista e non l’informatico”;
“la conservazione a norma del documento informatico non serve a nulla, io stampo tutto e attesto la conformità e cestino i documenti informatici”;
“la conservazione a norma serve solo a far arricchire le software house… io faccio la copia sul cloud gratuito e, a costo zero, sono a posto”;
“il data breach? Ma scherziamo? Io dovrei autodenunciarmi? Mica sono fesso”;
“la privacy non serve a nulla e poi figurati se vengono a controllare proprio il mio studio e comunque, nella procura alle liti, scrivo che firmando il cliente esprime il consenso per il trattamento dei dati”;
“devi depositare la prova contenuta in un sms, whatsapp o post presente su un social? Basta fare una stampa e depositarla”.
Potrei fare ancora tanti altri esempi ma credo che quelli trascritti siano idonei a rendere bene l’idea.
Ancora più amaro constatare, poi, come possa cadere in errore anche chi, quotidianamente, con competenza e professionalità, pubblica articoli dal contenuto giuridico ed economico ma, a riguardo delle specifiche tecniche, scriva cose in parte non attinenti alla norma che, puntualmente, vengono poi condivise, da Colleghe e Colleghi, sui diversi social, ingenerando così confusione e panico.
Fare informazione in tale maniera, in ambito delicato e specifico, come quello giuridico, significa mettere in discussione e minare quelle poche certezze che le Colleghe ed i Colleghi hanno in una materia già ostica e complicata e ciò anche grazie ad un legislatore che, ad oggi, ha sfornato norme primarie e secondarie senza una effettiva programmazione e coerenza e quindi, come si suol dire, navigando a vista!
È meraviglioso anche constatare come i cd. “esperti” e/o “specialisti”, nel commentare le nuove specifiche tecniche siano stati capaci di “vedere” pagliuzze (inesistenti) e, nello stesso tempo, incapaci di vedere c.d. “travi” (esistenti), come quella contenuta nell’art. 27 allorquando viene fatto riferimento al “terzo comma dell’articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012,n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212”, il quale però è stato ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197!
Come mai di ciò non si sono accorti?
Da ultimo un suggerimento: a tutti coloro che decideranno, in futuro, di cimentarsi nella predisposizione di articoli da pubblicare sui social senza avere idonee competenze e adeguate conoscenze normative, il consiglio è quello di non farsi aiutare da ChatGPT o altri sistemi di AI gratuiti o dal costo irrisorio, posto che, anche tali sistemi, pur essendo definiti “intelligenti”, se interrogati su questioni di notifiche PEC e attestazioni di conformità, rispondono in modo approssimativo, casuale e comunque non corretto e, quindi, per usare un eufemismo, ad capocchiam; ma, a tal proposito, pochi sanno, veramente, cosa siano le c.d. “allucinazioni” dell’AI!
Volete fare una prova?
Chiedete quali sono i pubblici elenchi validi per le notifiche PEC degli avvocati e ne leggerete delle belle; sarete capaci di comprendere però gli errori generati dall’AI solo se, naturalmente, avrete adeguata conoscenza delle norme di riferimento.
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