La riforma prevede, tra l’altro, la modifica delle Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, cui viene aggiunto il Titolo V-ter Disposizioni relative alla giustizia digitale.
Le norme in esso contenute e, più in generale, quelle presenti in tutto lo schema di decreto legislativo di attuazione della legge delega n. 206/2021 di riforma del processo civile, hanno il duplice scopo di confermare, da una parte, gli interventi presi durante la pandemia COVID-19 e, dall’altra, quella di introdurre ulteriori novità.
Affronteremo oggi le novità relative all’obbligo del deposito telematico di atti e provvedimenti.
L’obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti nel processo civile, era contenuta nell’art. 16 bis del DL 179/2012; lo stesso, adesso risulterà abrogato ex art. 11 schema decreto legislativo in commento e la disposizione sarà trasfusa nell’art. 196 quater delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie:
Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie
Art. 196 quater
(Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti)
Nei procedimenti civili davanti al tribunale, alla corte di appello, alla Corte di cassazione e al giudice di pace il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.
Nel procedimento di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti del giudice ha luogo con modalità telematiche.
Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Il capo dell’ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell’ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l’avvenuta riattivazione del sistema.
[Disposizione in vigore dal 1 gennaio 2023 e da tale data si applica ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di Cassazione mentre la medesima disposizione si applicherà, anche ai procedimenti civili pendenti, dal 30 giugno 2023 davanti al Giudice di Pace, al tribunale superiore delle acque pubbliche e per i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente, mentre ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli appena indicati, la disposizioni si applicherà a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi (art. 35 commi 2, 3 e 4]
La norma prevede che l’obbligatorietà del deposito telematico è inerente ai procedimenti dinanzi:
Giudice di Pace
Tribunale
Corte di Appello
Corte di Cassazione
Tale obbligo riguarda i difensori e i soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria mentre, per il magistrato, come nella formulazione dell’art. 16 bis DL 179/12 (che verrà abrogato ex art. 11 schema decreto legislativo in commento), l’obbligo di depositare telematicamente i provvedimenti, è relativo solo al procedimento di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice, escluso il giudizio di opposizione (procedimento di ingiunzione).
In assenza di norma, l’obbligatorietà del deposito telematico non potrà applicarsi ai casi in cui la parte stia in giudizio personalmente.
Il comma secondo dell’art. 196 quater dispone poi che:
Il capo dell’ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell’ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l’avvenuta riattivazione del sistema.
Nei casi sopra indicati quindi è fatto obbligo al capo dell’ufficio giudiziario comunicare sul sito istituzionale dell’ufficio la citata autorizzazione e con la medesima forma dovrà comunicare la riattivazione del sistema.
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