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	<title>Il Processo Telematico - La Privacy - La Sicurezza Informatica</title>
	<link>https://maurizioreale.it</link>
	<description>a cura dell&#039;Avv. Maurizio Reale (cultore della materia &#34;Informatica Giuridica&#34; presso l&#039;Università Statale di Milano)</description>
	<pubDate>Sat Apr 18 10:54:18 2026 / +0000  GMT</pubDate>
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			<title>Il Processo Civile Telematico che verrà – parte prima</title>
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			<pubDate>Sat Apr 18 10:54:18 2026 / +0000  GMT</pubDate>
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			<content-encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Il Processo Civile Telematico che verrà</strong></span></h1>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>parte prima</strong></span></h1>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>L'obbligatorietà del deposito telematico</strong></span></h1>
<a href="https://maurizioreale.it/wp-content/uploads/2022/09/IL-PCT-CHE-VERRA-PARTE-PRIMA.png"><img class="size-full wp-image-5231 aligncenter" src="https://maurizioreale.it/wp-content/uploads/2022/09/IL-PCT-CHE-VERRA-PARTE-PRIMA.png" alt="" width="612" height="507" /></a>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Il Consiglio dei Ministri, il 28 luglio 2022, ha approvato lo <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="https://maurizioreale.it/archives/5220" target="_blank" rel="noopener">schema di decreto legislativo di attuazione della legge delega n. 206/2021 di riforma del processo civile</a></span>.</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>La riforma prevede, tra l'altro, la modifica delle Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, cui viene aggiunto il Titolo V-ter Disposizioni relative alla giustizia digitale.</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Le norme in esso contenute e, più in generale, quelle presenti in tutto lo schema di decreto legislativo di attuazione della legge delega n. 206/2021 di riforma del processo civile,  hanno il duplice scopo di confermare, da una parte, gli interventi presi durante la pandemia COVID-19 e, dall'altra, quella di introdurre ulteriori novità.</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Affronteremo oggi le novità relative all'obbligo del deposito telematico di atti e provvedimenti.</strong></span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>L'obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti nel processo civile, era contenuta nell'art. 16 bis del DL 179/2012; lo stesso, adesso risulterà abrogato ex art. 11 schema decreto legislativo in commento e la disposizione sarà trasfusa nell'art. 196 quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie:</strong></h3>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><em>Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie</em></strong></span></h3>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><em>Art. 196 quater</em></strong></span></h3>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><em>(Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti)</em></strong></span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong><em>Nei procedimenti civili davanti al tribunale, alla corte di appello, alla Corte di cassazione e al giudice di pace il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. </em></strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong><em>Nel procedimento di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti del giudice ha luogo con modalità telematiche.</em></strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong><em>Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.</em></strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong><em>Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema.</em></strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong><em>[Disposizione<span style="color: #ff0000;"> in vigore dal 1 gennaio 2023</span> e da tale data si applica ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di Cassazione mentre <span style="color: #ff0000;">la medesima disposizione si applicherà, anche ai procedimenti civili pendenti, dal 30 giugno 2023  davanti al Giudice di Pace, al tribunale superiore delle acque pubbliche e per i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente</span>, mentre ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli appena indicati, la disposizioni si applicherà a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi (art. 35 commi 2, 3 e 4]</em></strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>La norma prevede che l'obbligatorietà del deposito telematico è inerente ai procedimenti dinanzi:</strong></h3>
<h3 style="text-align: center;"><strong>Giudice di Pace</strong></h3>
<h3 style="text-align: center;"><strong>Tribunale</strong></h3>
<h3 style="text-align: center;"><strong>Corte di Appello</strong></h3>
<h3 style="text-align: center;"><strong>Corte di Cassazione</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Tale obbligo riguarda i difensori e i soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria mentre, per il magistrato, come nella formulazione dell'art. 16 bis DL 179/12 (che verrà abrogato ex art. 11 schema decreto legislativo in commento), l'obbligo di depositare telematicamente i provvedimenti, è relativo solo al procedimento di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice, escluso il giudizio di opposizione (procedimento di ingiunzione).</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>In assenza di norma, l'obbligatorietà del deposito telematico non potrà applicarsi ai casi in cui la parte stia in giudizio personalmente.</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Il comma secondo dell'art. 196 quater dispone poi che:</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong><em>Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema.</em></strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Nei casi sopra indicati quindi è fatto obbligo al capo dell'ufficio giudiziario comunicare sul sito istituzionale dell'ufficio la citata autorizzazione e con la medesima forma dovrà comunicare la riattivazione del sistema.</strong></h3>
<h3><span style="color: #ff0000;"><strong>Avv. Maurizio Reale</strong></span></h3>
<h3><strong>7 settembre 2022</strong></h3>]]></content-encoded>
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