Da rigettare la richiesta di esecutorietà depositata telematicamente se manca la certificazione di conformità
Il commento è stato realizzato per “Il Quotidiano Giuridico”, il quotidiano di informazione giuridica del gruppo Wolters Kluwer Italia e curato da Cedam, Utet Giuridica, Leggi d’Italia e Ipsoa, e pubblicato qui.
L’art. 16-decies attribuisce espressamente al difensore il potere o, per meglio dire, l’obbligo di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati tramite l’ufficiale giudiziario o in proprio tramite ufficio postale quando di tali atti debba essere effettuato il deposito telematico mentre l’art. 16-undecies indica e descrive le modalità che il difensore deve seguire per attestare la conformità dei citati atti precisando che, a seguito dell’attestazione di conformità, la copia depositata telematicamente, equivale all’originale atto (cartaceo) notificato.
Nella parte motiva del provvedimento nulla si evince circa la data in cui tale istanza è stata depositata telematicamente dal difensore, elemento questo dalla cui conoscenza non è possibile prescindere ove si debba valutare se quanto statuito dal giudice sia corretto o meno.
Per tale motivo, essendo noto sia l’ufficio giudiziario sia il numero di ruolo del procedimento, ho ritenuto opportuno consultare il “portale dei servizi telematici” del ministero della Giustizia dal quale ho rilevato, accedendo al fascicolo di riferimento tramite la sezione “consultazione pubblica dei registri”, che il difensore ha, verosimilmente, depositato l’istanza il giorno 29 giugno 2015.
Preciso che, per tale tipologia di deposito, la data dell’evento (deposito richiesta esecutorietà ex art. 647 c.p.c.) indicata nel fascicolo informatico, in assenza di intervento e di modifica manuale del cancelliere, non è quella dell’accettazione della “busta” da parte del cancelliere ma quella del deposito, attestato dalla seconda ricevuta PEC (RDAC), presumendo che quest’ultima abbia la medesima data della terza ricevuta PEC (esiti controlli automatici), che genera automaticamente la data dell’evento sia sul SICID che sul SIECIC.
Un esempio pratico credo sia utile per meglio spiegare il concetto appena esposto: in un deposito telematico di richiesta esecutorietà effettuata il 28 luglio 2015 (con seconda e terza ricevuta PEC aventi pari data), con accettazione della “busta” da parte del cancelliere in data 03 agosto 2015, la data dell’evento presente nel fascicolo informatico sarà quella del 28 luglio 2015; aggiungo che ciò si verifica anche nel deposito delle memorie 183, delle comparse conclusionali e delle repliche ma non anche in caso di deposito di memorie o note autorizzate in quanto, per questa tipologia di depositi, il sistema automaticamente associa quale data dell’evento non quella del deposito ma quella dell’accettazione della “busta” da parte del cancelliere.
Essendo, quindi, verosimile che la data del deposito sia quella visibile nel fascicolo informatico (29 giugno 2015), il provvedimento di rigetto del Tribunale di Treviso appare corretto e conforme alle vigenti norme in quanto i citati artt. 16-decies e 16-undecies, introdotti con il D.L. n. 83 del 2015, sono entrati in vigore lo stesso giorno della pubblicazione del decreto e quindi il 27 giugno 2015 con la conseguenza che l’istanza di esecutorietà, depositata telematicamente dal difensore in data 29 giugno 2015, doveva contenere la certificazione di conformità della copia informatica del decreto ingiuntivo notificato all’originale cartaceo in possesso del richiedente.
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