(Corte di Cassazione Sez. VI – T, ordinanza 19 aprile 2019, n. 11136)
L’articolo è stato realizzato per “Il Quotidiano Giuridico”, il quotidiano di informazione giuridica del gruppo Wolters Kluwer Italia e curato da Cedam, Utet Giuridica, Leggi d’Italia e Ipsoa.
Secondo l’ordinanza n. 11136/2019 della Cassazione civile, ai fini della prova del perfezionamento della notificazione tramite PEC da depositarsi in modalità diversa da quella telematica è necessario il rispetto di quanto disposto dalla L. n. 53 del 1994, agli articoli 9, commi 1 bis e 1 ter e quindi la produzione di copia analogica del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna munite di attestazione di conformità agli originali.
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