PEC: nulla la notifica a indirizzo
non presente in pubblici elenchi
(Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza 5 aprile 2019, n. 9562)

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Ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, articolo 3 bis, comma 1, la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici; secondo l’ordinanza n. 9562/2019 della Cassazione civile, in base al successivo articolo 11, le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d’ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica.
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Avv. Maurizio Reale
18 aprile 2019
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