Notifiche avvocati tramite PEC L. 53/94: dubbi circa l’effettiva possibilita’ del loro immediato utilizzo.

Notifiche avvocati tramite PEC L. 53/94: dubbi circa l’effettiva possibilita’ del loro immediato utilizzo. 

La legge 24 dicembre 2012 n. 228 apportava modifiche sostanziali alla legge 21 gennaio 1994 n. 53 con la quale veniva riconosciuta all’avvocato la possibilità di eseguire notifiche in proprio senza avvalersi, quindi, dell’ufficiale giudiziario.

Va altresì segnalato che la legge 21 gennaio 1994 n. 53 aveva subito una precedente e fondamentale modifica con l’entrata in vigore della legge 148/2011 prevedendo quest’ultima che le notifiche potessero essere effettuate anche tramite posta elettronica certificata.

I cambiamenti più significativi introdotti con la legge 24 dicembre 2012 n. 228 (che con l’art. 1 comma 19 apportava modifiche al DL 18.10.12 n. 179 modificando l’art. 16 e introducendo gli artt. 16 bis, ter e quater) non erano però immediatamente operativi dovendosi attendere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto previsto dal numero 2 dell’art. 16 quater con il quale sarebbe stato modificato l’art. 18 delle regole tecniche previste dal DM 44/2011.

Il 3 aprile 2013 veniva emanato il DM n. 48, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 09 maggio 2013, recante le modifiche all’art. 18 delle regole tecniche del DM 44/2011 per cui dal 24 maggio 2013 potevano considerarsi operative le modifiche introdotte dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Da più parti però si sostiene che, nonostante la pubblicazione del DM 48/13, per notificare avvalendosi della PEC gli avvocati dovrebbero comunque attendere il 15 dicembre 2013 e ciò in riferimento a quanto previsto dall’art. 16 ter L. 17.12.2012 n. 221, che per comodità trascrivo:

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Legge 17 dicembre 2012 n. 221

Art. 16-ter. Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni

(introdotto dall’art. 1, comma 19, numero 2), L. 228/2012)

1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.

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Ad avviso di molti, come detto, il contenuto del trascritto articolo impedirebbe, oggi, al professionista di avvalersi della PEC per le notifiche ex L. 53/94 in quanto, solo a decorrere dal 15 dicembre 2013 potrebbero essere definibili pubblici gli elenchi previsti: dagli articoli 4 e 16, comma 12, della citata norma, dall’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia (REGINDE); per tale motivo sarebbe impossibile per l’avvocato notificare a mezzo PEC prima del 15 dicembre 2013.

A mio modesto e sommesso avviso la norma deve essere invece interpretata nel senso che dal giorno 15 dicembre 2013 solo ed esclusivamente quelli tassativamente indicati dall’art. 16 ter dovranno essere intesi come elenchi pubblici e ciò per attestare con assoluta certezza che successivamente a quella data non possano essere considerati e utilizzati altri pubblici elenchi ai fini dell’estrapolazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario per le notifiche da effettuarsi tramite PEC.

Ciò significa che da subito gli elenchi che già sono pubblici (con ciò dovendosi intendere quelli gestiti dalla pubblica amministrazione e non solo quelli consultabili da un pubblico indeterminato) per legge (tra questi il REGINDE, il registro imprese e il registro INI-PEC consultabile dal 19 giugno 2013) possono essere utilizzati dall’avvocato per estrapolare l’indirizzo PEC del professionista o di altro soggetto tenuto alla comunicazione obbligatoria del citato indirizzo  con la conseguente possibilità di notificare al predetto indirizzo atti a mezzo PEC così come previsto dalla Legge 53/94.

Se l’interpretazione non fosse questa non solo da una lato bisognerebbe aspettare per le notifiche a mezzo PEC il 15 dicembre 2013 ma, dall’altro, significherebbe affermare che anche il REGINDE fino quella data (15 dicembre 2013) non potrebbe essere utilizzato per reperire gli indirizzi PEC dei professionisti e, conseguentemente, tutti i biglietti di cancelleria sino ad oggi esclusivamente inoltrati telematicamente tramite PEC (comunicazioni telematiche di cancelleria civili e penali) da tutti gli Uffici Giudiziari sarebbero assolutamente privi di efficacia con conseguenze a dir poco catastrofiche per i procedimenti civili e penali a cui gli stessi si riferiscono. 

D’altra parte, che il REGINDE ad oggi sia un pubblico elenco (nel significato sopra specificato) lo certifica, implicitamente, l’art. 16 L. 17.12.2012 n. 221, che per comodità trascrivo:

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Art. 16 Legge 17 dicembre 2012 n. 221

Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica.

[omissis]

4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.

[omissis]

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Per cui … se il REGINDE è già oggi per legge idoneo a far si che dallo stesso possano essere estrapolati gli indirizzi PEC dei professionisti per l’inoltro delle comunicazioni di cancelleria non si comprende come lo stesso non possa allo stesso modo essere utilizzato per le notifiche degli avvocati tramite PEC.

Aggiungo poi che, ove fosse stata intenzione del legislatore quella di differire al 15 dicembre 2013 la possibilità per gli avvocati di notificare atti a mezzo PEC, lo stesso avrebbe formalmente esplicitato in maniera chiara tale volontà nella stessa maniera in cui aveva inequivocabilmente posticipato l’entrata in vigore delle modifiche introdotte con la legge 24 dicembre 2012 n. 228 (relative alla notifica tramite PEC L. 53/94)) solo dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto previsto dal numero 2 dell’art. 16 quater con il quale sarebbe stato modificato l’art. 18 delle regole tecniche previste dal DM 44/2011.

E’ naturale che questo è solo un parere per cui la mia posizione sul punto non equivale a certezza anche perché solo chi non ha mai avuto a che fare con il “mondo Giustizia” è in grado, oggi, di dare certezze; ne consegue che, naturalmente, da una parte declino ogni mia responsabilità qualora si pervenga, in maniera certa ed ufficiale, ad una interpretazione diversa dalla mia e, dall’altra, è inutile dirvi che, personalmente, non aspetterò il 15 dicembre 2013 per notificare tramite PEC.

Teramo, 25 giugno 2013

Avv. Maurizio Reale

         

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