Il successivo 29 maggio integravo il citato articolo inserendo due fac simili di relata di notifica.
Pensavo di aver esaurito, sul punto, le riflessioni più importanti e, pur conscio che il DM 48/2013 contenesse alcune contraddizioni, riservavo, in merito a ciò, la pubblicazione di un successivo articolo; ma … il 30 maggio, sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, mi accorgevo di una nuova “news” dal titolo: Notifiche legge 53/94”.
Leggendola comprendevo che i sospetti di lacune e contraddizioni presenti nel DM 48/2013 erano fondati!
Tale “news” mi vede costretto ad anticipare quello che mi ero promesso di trattare in seguito soprattutto perché sollecitato da molti colleghi che chiedevano se, tra le righe della “news” potesse dedursi un nuovo impedimento per gli avvocati a notificare a mezzo PEC ex L. 53/94.
A mio avviso (ma è un parere personale e come tale non deve essere inteso come certezza assoluta) la “news” del 30.5.2013 del Ministero della Giustizia non deve essere interpretata come impedimento per i colleghi alle notifiche tramite PEC in quanto, dalla lettura della stessa si evince che DGSIA emanerà un nuovo provvedimento (DM) contenente:
1) le specifiche tecniche idonee a fissare i FORMATI CONSENTITI (modificando quindi le specifiche tecniche del 18 luglio 2011 così come previste dall’art. 34 del DM 44/2011);
2) le modalità di trasmissione in via telematica all’Ufficio Giudiziario delle ricevute previste dall’art. 3 bis comma 3 L. 53/94
3) le modalità della copia dell’atto notificato ai sensi dell’art. 9, comma 1, della L. 53/94.
Il contenuto della “news” letto unitamente alle disposizioni normative in essa richiamate mi porta ad affermare che il nuovo provvedimento interesserà non le modalità con le quali devono essere effettuate le notifiche tramite PEC ma quella successiva e quindi relativa del deposito dell’atto notificato presso la cancelleria dell’Ufficio Giudiziario nei casi in cui il cancelliere dovrà prendere nota sull’originale del provvedimento dell’avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell’articolo 645 del codice di procedura civile e dell’articolo 123 delle disposizioni per l’attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile e, aggiungo io, in qualsiasi altro caso in cui l’atto notificato dovrà essere depositato dall’avvocato per dare la prova dell’avvenuta notifica.
L’art. 9 n. 1 L. 53/94, induce a pensare che l’atto notificato dovrebbe essere, di regola, depositato telematicamente; è infatti il successivo n. 2 dello stesso articolo a confermarlo recitando che “Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.
Sappiamo che il tipo di ricevuta da selezionare per la notifica dell’atto a mezzo PEC, è quella completa ed è quindi questa che, telematicamente, deve essere depositata presso la cancelleria dell’Ufficio Giudiziario.
Per far questo altresì deduco che l’avvocato dovrà “salvare” sul proprio PC la ricevuta completa per poi inserirla nella “busta telematica” creata dal “redattore atti” messo a disposizione dei PDA affinchè la stessa possa essere depositata telematicamente nel rispetto del DM 44/2011 e delle specifiche tecniche del 18 luglio 2011.
Ma … salvando sul vostro PC una qualsiasi ricevuta completa di PEC inviata, vi accorgerete che l’estensione del file è di tipo “.eml”.
Bene, l’art. 13 delle specifiche tecniche del 18 luglio 2011 previste dall’art. 34 del DM 44/2011 elenca tassativamente quali siano, ai fini del deposito telematico di atti e/o documenti, i formati di file consentiti:
a) .pdf
b) .odf
c) .rtf
d) .txt
e) .jpg
f) .gif
g) .tiff
h) .xml.
altresì specificando che è consentito l‟utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti file nei formati previsti indicati dalle lettere da a) a h):
a) .zip
b) .rar
c) .arj.
Abbiamo però detto che la RICEVUTA COMPLETA di una PEC inviata viene rilasciata sul nostro PC, dopo averla “salvata”, in formato “.eml”.
Ciò significa che, non essendo il formato “.eml” tra quelli più sopra elencati e non potendosi depositare telematicamente formati diversi da quelli, ad oggi non sarebbe possibile per nessun avvocato ottemperare a quanto previsto dall’art. 9 n. 1 L. 53/94, ossia depositare telematicamente la RICEVUTA COMPLETA!
Ritengo quindi che il futuro provvedimento del Ministero della Giustizia dovrebbe avere quale fine quello di modificare il contenuto dell’art. 13 delle specifiche tecniche del 18 luglio 2011 previste dall’art. 34 del DM 44/2011 inserendo nell’elenco dei formati dei file consentiti ai fini del deposito telematico di atti e/o documenti anche il formato “.eml” per consentire all’avvocato il deposito telematico della RICEVUTA COMPLETA della notifica effettuata tramite PEC.
Se in effetti quanto dedotto è giusto, la domanda sorge spontanea:
possibile che coloro che hanno elaborato il DM 48/2013 non siano accorti che, oltre alle modifiche introdotte bisognava aggiungere anche quella dell’art. 13 delle specifiche tecniche del 18 luglio 2011 previste dall’art. 34 del DM 44/2011?
Sul punto consentitemi di astenermi da qualsiasi commento!
Vi lascio con questa riflessione:
il 30 giugno 2014 entrerà in vigore l’obbligatorietà del deposito degli atti in cancelleria tramite PCT; ciò significa che non potremo più scegliere se depositare il nostro atto nella modalità tradizionale (deposito cartaceo) o in quella telematica in quanto per legge saremo obbligati al deposito telematico; proprio per questo motivo vorrei che maggiore fosse l’attenzione di chi è deputato ad emanare norme, regolamenti e quant’altro aventi ad oggetto il processo telematico e ciò al fine di agevolare o di rendere meno difficile sia la comprensione normativa sia l’utilizzo pratico dello stesso ai professionisti i quali, va altresì evidenziato, di fronte a questa novità si dividono in due categorie: coloro che “si stanno attrezzando” per arrivare il più possibile preparati a tale data e, gli altri che meno si preoccupano sperando, o meglio confidando, che in prossimità dell’entrata in vigore, possa esserci uno “slittamento” della stessa memori del fatto che il nostro Paese, tra le altre cose, si caratterizza (forse unico al mondo) per la presenza, ogni anno puntuale, del “decreto mille proroghe”.
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