Pec piena?
Valida la notifica in cancelleria
Cassazione penale, sez. III, sentenza 01/12/2017 n° 54141

L’articolo è stato realizzato per “ALTALEX”, il quotidiano di informazione giuridica diretto da Alessandro Buralli.
“E’ regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 6, nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia imputabile al destinatario, ciò che si verifica quando il destinatario medesimo, venendo meno agli obblighi previsti dal D.M. n. 44 del 2011, art. 20, non si doti dei necessari strumenti informatici ovvero non ne verifichi l’efficienza”.
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Avv. Maurizio Reale
21 dicembre 2017
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