CNF, CORRETTA INFORMAZIONE DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL NUOVO TESTO DELL’ART. 35

CNF, CORRETTA INFORMAZIONE DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE:

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL NUOVO TESTO DELL’ART. 35

CNF

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2016 il Comunicato del Consiglio nazionale forense con il quale si rende noto il nuovo testo dell’art. 35 del codice deontologico forense.

Il Consiglio Nazionale Forense aveva approvato nella seduta amministrativa del 22 gennaio scorso la nuova versione dell’articolo 35 del Codice deontologico, dedicato al Dovere di corretta informazione; la nuova formulazione 

La nuova formulazione dell’articolo 35, dopo aver raccolto i pareri favorevoli dei Consigli degli Ordini, interpellati con la consultazione telematica, e confermata dal plenum, è stata pubblicata in G.U.

La modifica è volta a chiarire la portata dell’articolo 35 che disciplina il dovere di corretta informazione, aprendo alla libertà dei mezzi comunicativi “quale che sia il mezzo utilizzato per rendere le informazioni”, ed eliminando il riferimento specifico alla disciplina dei siti web (commi 9 e 10 sono abrogati).

In altre parole, qualsiasi mezzo è ammesso (e dunque anche siti web con o senza re-indirizzamento), purché la informazione rispetti i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.

Per visualizzare il nuovo art. 35 del Codice Deontologico Forense, clicca qui.

4 maggio 2016

Avv. Maurizio Reale

         

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