Il Consiglio di Stato ribadisce la validità della notifica tramite PEC (L. 53/94) nel processo amministrativo.
(Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza del 14 settembre 2015 n. 4270)
Il commento è stato realizzato per “Il Quotidiano Giuridico”, il quotidiano di informazione giuridica del gruppo Wolters Kluwer Italia e curato da Cedam, Utet Giuridica, Leggi d’Italia e Ipsoa, e pubblicato qui.
Il Consiglio di Stato, sezione terza, con la sentenza del 14 settembre 2015 n. 4270, torna ad occuparsi della validità delle notifiche degli avvocati tramite PEC, ai sensi della legge n. 53 del 1994, dopo che la sezione sesta, con la sentenza n. 2682 del 28 maggio 2015, si era pronunciata in senso positivo.
E’ da premettere che, su tale modalità di notifica, la giurisprudenza amministrativa ha manifestato orientamenti contrastanti se è vero che, da una parte, il TAR Lazio-Roma Sez. III n. 11808/14, il TAR Calabria Sez. II n. 183/15, il TAR Campania-Napoli Sez. VI n. 923/15 hanno ritenuto pienamente valide ed efficaci, nel processo amministrativo, le notifiche degli avvocati tramite PEC ma, dall’altra il TAR Lazio-Roma Sez. II ter n. 396/15, TAR Veneto Sez. III n. 369/15, TAR Abruzzo-Pescara Sez. I n. 49/15, hanno al contrario affermato la non applicabilità delle stesse anche e soprattutto a causa della mancanza delle regole e specifiche tecniche operative del processo amministrativo telematico e della conseguente inesistenza di regole adottate per la giustizia amministrativa, non ritenendo estendibili, in tale ambito, quelle già in vigore per il processo civile telematico che invece si applicherebbero solo ed esclusivamente per effettuare a mezzo pec comunicazioni di segreteria; il TAR Lazio, con la sentenza del 13 gennaio 2015 n. 396 sosteneva altresì che agli avvocati non era consentito notificare l’atto introduttivo del giudizio con modalità telematiche in mancanza di espressa autorizzazione presidenziale ai sensi dell’art. 52 del codice del processo amministrativo.
Così come auspicabile, interveniva il Consiglio di Stato che, nel maggio del corrente anno, con la sentenza n. 2682, prendendo in esame l’eccezione proposta dall’appellato, statuiva che “La mancata autorizzazione presidenziale ex art. 52, c o. 2, del c.p.a. non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo PEC atteso che nel processo amministrativo trova applicazione immediata la l. n. 53 del 1994 (ed in particolare… gli articoli 1 e 3 bis della legge stessa), nel testo modificato dall’art. 25 co. 3, lett. a) della l. 12 novembre 2011, n. 183, secondo cui l’avvocato “può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale… a mezzo della posta elettronica certificata”.
“Nel processo amministrativo telematico (PAT) contemplato dall’art. 13 delle norme di attuazione di cui all’Allegato 2 al cod. proc. amm. è ammessa la notifica del ricorso a mezzo PEC anche in mancanza dell’autorizzazione presidenziale ex art. 52, co. 2, del c.p.a. , disposizione che si riferisce a “forme speciali” di notifica, laddove invece la tendenza del processo amministrativo, nella sua interezza, a trasformarsi in processo telematico, appare ormai irreversibile.”
“Se con riguardo al PAT lo strumento normativo che contiene le regole tecnico –operative resta il DPCM al quale fa riferimento l’art. 13 dell’Allegato al c.p.a., ciò non esclude però l’immediata applicabilità delle norme di legge vigenti sulla notifica del ricorso a mezzo PEC”.
Con la decisione del Consiglio di Stato sembrava, quindi, definitivamente consentirsi l’utilizzo della PEC come strumento di notifica anche nel processo amministrativo ma, a distanza di due mesi, tornava sulla questione il Tar Campania Sez. VI che ne negava l’utilizzabilità ritenendola “tamquam non esset” : “La comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata inoltrata dal ricorrente non può dirsi utilmente esperita, ed è da ritenersi “tamquam non esset” ossia inesistente dal momento che non trovano applicazione nel processo amministrativo le disposizioni di cui all’art. 3 bis della legge n. 53/1994 – in tema di facoltà di notificazioni di attivi civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati- che disciplina il perfezionamento della notificazione con modalità telematica a mezzo di posta elettronica certificata. Sul punto è da rilevare che il d.l. 90/2014 convertito in l. n. 114/2014, all’art. 46 del capo II, Titolo IV, recante “disposizioni per garantire l’effettività del processo telematico” ha aggiunto all’art. 16 quater del d.l. 179/2012 il comma 3 bis ed ha escluso l’applicabilità al processo amministrativo dei precedenti commi 2 e 3 inclusi nell’art. 3 bis della legge n. 53/1994. Il comma 3 di siffatta disposizione attiene proprio al perfezionamento della notifica via pec, dato che la norma stabilisce che la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del medesimo decreto”.
Da ultimo, ancora il Consiglio di Stato, sezione terza, con la sentenza n. 4270 del 14 settembre 2015 ha, molto probabilmente, definitivamente attestato la validità della notifica tramite PEC nel processo amministrativo, mettendo fine alla diatriba tra decisioni favorevoli e contrarie.
Il Collegio, nel caso di specie, deve preliminarmente affrontare l’eccezione formulata dall’appellato il quale, nel richiamare la sentenza del Tar Lazio, sede di Roma della Sez. III ter del 13 gennaio 2015 n.396, deduce e ritiene che nel processo amministrativo non sia ancora consentito agli avvocati la notifica dell’atto introduttivo del giudizio con modalità telematiche ove non sia stata richiesta e concessa espressa autorizzazione presidenziale ai sensi dell’art. 52 comma 2 del codice del processo amministrativo.
Il Consiglio di Stato ritiene che l’eccezione non possa essere accolta aderendo invece, per relationem, alla precedente decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI n.2682 del 28 maggio 2015 secondo il quale: “La mancata autorizzazione presidenziale ex art. 52, c o. 2, del c.p.a. non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo PEC atteso che nel processo amministrativo trova applicazione immediata la l. n. 53 del 1994 (ed in particolare… gli articoli 1 e 3 bis della legge stessa), nel testo modificato dall’art. 25 co. 3, lett. a) della l. 12 novembre 2011, n. 183, secondo cui l’avvocato “può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale… a mezzo della posta elettronica certificata”.
“Nel processo amministrativo telematico (PAT) contemplato dall’art. 13 delle norme di attuazione di cui all’Allegato 2 al cod. proc. amm. è ammessa la notifica del ricorso a mezzo PEC anche in mancanza dell’autorizzazione presidenziale ex art. 52, co. 2, del c.p.a. , disposizione che si riferisce a “forme speciali” di notifica, laddove invece la tendenza del processo amministrativo, nella sua interezza, a trasformarsi in processo telematico, appare ormai irreversibile.”
“Se con riguardo al PAT lo strumento normativo che contiene le regole tecnico –operative resta il DPCM al quale fa riferimento l’art. 13 dell’Allegato al c.p.a. , ciò non esclude però l’immediata applicabilità delle norme di legge vigenti sulla notifica del ricorso a mezzo PEC”.
Sulla base di tale precedente, l’eccezione proposta dall’appellato deve essere respinta”.
Non si può non condividere e mettere in risalto quanto dedotto dai Giudici del Consiglio di Stato nella parte conclusiva ove rilevano che il processo amministrativo tende, nella sua interezza, a trasformarsi in processo amministrativo telematico; infatti, dal 1 gennaio 2016, tutti i protagonisti del processo amministrativo, avranno l’obbligo di depositare telematicamente ogni atto, documento e provvedimento.
L’obbligatorietà del 1 gennaio 2016 potrà, però, essere rispettata solo a condizione che vengano pubblicate e per tempo conosciute le regole e specifiche tecniche del processo amministrativo telematico in mancanza delle quali non potremo che attenderci un nuovo e ulteriore rinvio.
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