Rinnovazione notifica PEC ex art. 15 l.fall.: va eseguita dal ricorrente e non anche dalla cancelleria

Rinnovazione notifica PEC ex art. 15 l.fall.:

va eseguita dal ricorrente e non anche dalla cancelleria

(Cassazione civile, Sez. 1, ordinanza 22 febbraio 2022, n. 5858)

L’articolo è stato realizzato per “Il Quotidiano Giuridico”, il quotidiano di informazione giuridica del gruppo Wolters Kluwer Italia e curato da Cedam, Utet Giuridica, Leggi d’Italia e Ipsoa.

Ai sensi dell’art. 15 legge fallimentare, se la notificazione a cura della cancelleria all’indirizzo PEC del debitore sia risultata impossibile o non abbia avuto esito positivo, l’onere della notificazione ricade definitivamente sul solo ricorrente, e va assolto nello specifico modo previsto dalla legge; sicché’ la rinnovazione della notificazione, che sia stata disposta dal giudice, deve essere effettuata a cura del ricorrente medesimo senza che debba essere preceduta da un nuovo tentativo di notificazione, da parte della cancelleria o di altri, all’indirizzo PEC del debitore. Così ha stabilito l’ordinanza n. 5858/2022 della Cassazione civile.

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Avv. Maurizio Reale

14 marzo 2022

         

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