L’atto processuale privo di firma digitale e notificato tramite PEC è inammissibile?
L’articolo è stato realizzato per “Il Quotidiano Giuridico”, il quotidiano di informazione giuridica del gruppo Wolters Kluwer Italia e curato da Cedam, Utet Giuridica, Leggi d’Italia e Ipsoa.
Qualora l’atto processuale sia originariamente formato su supporto digitale, per la sua notificazione telematica non occorre la sottoscrizione digitale (richiesta solo per il deposito telematico dell’atto stesso all’ufficio giudiziario), né un’asseverazione di conformità all’originale (necessaria solamente quando la copia informatica sia estratta per immagine da un documento analogico), essendo sufficiente che detto atto sia trasformato in formato PDF. Questo è quanto stabilito dalla sentenza n. 17020/2018 della Suprema Corte di cassazione.
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Avv. Maurizio Reale
17 luglio 2018
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