Deposito cartaceo inammissibile
anche se il dispositivo di firma digitale non funziona

L’articolo è stato realizzato per “Il Quotidiano Giuridico”, il quotidiano di informazione giuridica del gruppo Wolters Kluwer Italia e curato da Cedam, Utet Giuridica, Leggi d’Italia e Ipsoa.
Il dispositivo di firma digitale non funzionante non costituisce motivo valido per ottenere l’autorizzazione al deposito dell’atto nella tradizionale modalità cartacea. Il Tribunale di Locri, con ordinanza del 12 luglio 2016, ha dichiarato inammissibile e/o irricevibile la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., con i documenti allegati, depositata in modalità cartacea dalla parte attrice cui ha fatto seguito la decadenza, della medesima parte, delle richieste istruttorie in essa contenute.
La decisione adottata dal Tribunale di Locri con l’ordinanza del 12 luglio 2016 appare corretta soprattutto in considerazione dei “motivi” e delle giustificazioni addotte da parte attrice nel tentativo di spiegare la legittimità del deposito cartaceo della memoria istruttoria avvenuto non per un mancato funzionamento di sistemi informatici del dominio giustizia ma per un problema accusato al dispositivo di firma digitale; ricordo che le sole eccezioni per le quali la legge consente il deposito cartaceo, in luogo di quello obbligatoriamente (esclusivamente) telematico, sono indicate dal comma 4 e dal comma 8 dell’art. 16-bis, D.L. 179/2012 ma le stesse fanno espresso riferimento al deposito cartaceo solo in caso di mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia circostanza questa che, seppur probabilmente oggetto di doglianza, non è stata provata o comunque dimostrata dalla parte.
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Avv. Maurizio Reale
27 luglio 2016
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