E’ valido il deposito telematico di atto pur in assenza di decreto DGSIA
La DGSIA è priva, per legge, del potere di individuare il novero degli atti depositabili telematicamente e la tipologia dei procedimenti nei quali esercitare la facoltà di deposito telematico. A confermarlo è il Tribunale di Roma che, con ordinanza del 24 gennaio 2015, ribadisce come DGSIA non abbia nessun potere, nel rilasciare i decreti ex art. 35,D.M. n. 44 del 2011, di limitare i depositi telematici solo per alcuni procedimenti e per determinati atti.
L’ordinanza del Tribunale di Roma conferma come DGSIA non abbia nessun potere, nel rilasciare i decreti ex art.35, D.M. n. 44 del 2011, di limitare i depositi telematici solo per alcuni procedimenti e per determinati atti.
A medesime conclusioni erano già giunti magistrati di altri Tribunali che ritenevano valido, ad ogni effetto di legge, il deposito telematico di atti non ricompresi ed indicati nel decreto citato ma, il Giudice del Tribunale di Roma, nella sua ordinanza, in maniera cristallina spiega come “la comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente deve essere in ogni caso considerata ammissibile atteso che la DGSIA è priva, per legge o regolamento, del potere di individuare il novero degli atti depositabili telematicamente oppure la tipologia di procedimento rispetto al quale esercitare la facoltà di deposito digitale” non essendo altresì “prevista da alcuna norma la sanzione processuale di inammissibilità del deposito dell’atto introduttivo o di costituzione in via telematica, e dunque spetta al Giudice, sulla base della normativa costituzionale, processuale e telematica, verificare l’idoneità del suddetto deposito al raggiungimento dello scopo cui è deputato (cfr. Trib. di Milano, 7 ottobre 2014). Deve quindi ritenersi ammissibile il deposito di atti e provvedimenti non espressamente contemplati nel decreto autorizzatorio secondo il principio generale contenuto nell’art. 121 c.p.c. per il quale gli atti del processo, per cui la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo ed inoltre, trova applicazione il principio generale di cui all’art. 156 c.p.c. per il quale l’atto eventualmente invalido, se ha raggiunto lo scopo cui è destinato, come nel caso di specie, a seguito dell’accettazione dell’atto da parte della Cancelleria, con immediata visibilità per il Giudice e per tutte le altri parti del processo, non può essere dichiarato nullo (cfr. Trib. Bologna, 16 luglio 2014) “.
Il contenuto dell’ordinanza della dott.ssa Antonella Dell’Orfano è, in punto di diritto, assolutamente ineccepibile.
L’art. 35, D.M. n. 44 del 2011 (regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dalD.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24) al comma 1 prevede che “l’attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni è preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio”.
Qui finisce il potere di DGSIA la quale ha, quindi, solo quello di dover verificare, in un determinato Ufficio Giudiziario, l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche nonché la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici; nessuna norma consente invece alla stessa di individuare ed inserire, come ha sempre fatto, nel decreto ex art. 35, D.M. n. 44 del 2011, il novero degli atti depositabili telematicamente oppure la tipologia di procedimento rispetto al quale esercitare la facoltà di deposito telematico; da ciò segue l’impossibilità per il Giudice di dichiarare inammissibili o irricevibili depositi telematici di atti in Uffici Giudiziari privi di quel “valore legale” (che a questo punto non sarebbe azzardato definire illegale) inserito arbitrariamente da DGSIA nei decreti ex art. 35, D.M. n. 44 del 2011.
La verifica spettante a DGSIA es art. 35, D.M. n. 44 del 2011, tra l’altro, oggi non avrebbe più ragione di esistere se è vero come è vero che in tutti i Tribunali, a decorrere dal 30 giugno 2014, l’avvocato per obbligo di legge, è tenuto a depositare esclusivamente con modalità telematiche sia il ricorso per decreto ingiuntivo sia gli atti endoprocessuali nei procedimenti iniziati dalla medesima data e, dal 31 dicembre 2014, anche per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014; ciò significa che in tutti i Tribunali, sin dal 30 giugno 2014, è stata accertata l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, nonché la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici così come richiesto dell’art. 35, D.M. n. 44 del 2011.
Avevo anticipato, sin dall’aprile 2014, l’orientamento seguito dal Giudice del Tribunale di Roma il quale a sua volta, riprende e conferma quello dei magistrati del Trib. Bologna, Sez. lavoro, 16 luglio 2014, del Tribunale di Vercelli (4 agosto 2014), del Tribunale di Brescia (7 ottobre 2014), del Tribunale di Milano (7 ottobre 2014) e delTrib. Forlì, 29 ottobre 2014); è auspicabile che sul punto e quindi in tema di ammissibilità di deposito telematico di atto in Ufficio Giudiziario carente di decreto DGSIA ex art. 35, D.M. n. 44 del 2011, la futura giurisprudenza segua e si allinei alla decisione in commento della dott.ssa Antonella Dell’Orfano e alle altre dal contenuto analogo e ciò soprattutto ove il legislatore non dia seguito alle richieste dell’Avvocatura che in più occasioni ha invocato l’emanazione di apposita norma che dia al professionista la facoltà di depositare telematicamente ogni atto del processo.
3 marzo 2015
Avv. Maurizio Reale